Sentenza 61/1995 (ECLI:IT:COST:1995:61)
Massima numero 21917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 61/95 B. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - RICONOSCIUTO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 61/95 B. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - RICONOSCIUTO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Anche se la disposizione dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, per cui "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare", secondo l'attuale condiviso orientamento giurisprudenziale, trova applicazione solo nei casi di "ignoranza dei doveri in astratto", e cioe' di "ignoranza delle fonri normative dei doveri", la mancata previsione, in essa, come scriminante, della "ignoranza inevitabile", risulta incompatibile, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza di parziale illegittimita' dell'art. 5 cod. pen. (sent. n. 364 del 1988), con i principi costituzionali della eguaglianza e della personalita' della responsabilita' penale. Se, infatti, la ignoranza inevitabile di una norma penale - per effetto della suddetta sentenza - esclude la punibilita' della condotta, a maggior ragione alla stessa conclusione deve condurre l'ignoranza inevitabile delle ben piu' flebili, variegate e certo meno conosciute e conoscibili disposizioni regolamentari sulle quali si fondano i molteplici doveri che ineriscono allo stato militare, tanto piu' ove si consideri la fluidita' di tali fonti, suscettibili, come sono, di mutamenti in funzione delle variabili scelte che l'autorita' amministrativa e' abilitata a compiere. Ne' in contrario e' possibile far leva su di una supposta specificita' dell'ordinamento militare, specificita' invocabile solo per costruire su di essa una equilibrata elaborazione - anche qui in base ai principi enunciati nella sentenza n. 364 del 1988 - dei necessari canoni ermeneutici alla cui stregua condurre l'accertamento in concreto se l'ignoranza sia stata o meno inevitabile. L'art. 39 cod. pen. mil. di pace va percio' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione, degli artt. 3 e 27 Cost., in relazione all'art. 5 cod. pen., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza dei doveri relativi allo stato militare l'ignoranza inevitabile. - V. S. n. 364/1988, gia' citata nel testo, e la precedente massima A. Sulla inammissibilita' del sindacato della Corte costituzionale sulle fonti non legislative dalle quali sorgano doveri militari sanzionati penalmente, v: O. n. 124/1973. red.: S.P.
Anche se la disposizione dell'art. 39 cod.pen.mil. di pace, per cui "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare", secondo l'attuale condiviso orientamento giurisprudenziale, trova applicazione solo nei casi di "ignoranza dei doveri in astratto", e cioe' di "ignoranza delle fonri normative dei doveri", la mancata previsione, in essa, come scriminante, della "ignoranza inevitabile", risulta incompatibile, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza di parziale illegittimita' dell'art. 5 cod. pen. (sent. n. 364 del 1988), con i principi costituzionali della eguaglianza e della personalita' della responsabilita' penale. Se, infatti, la ignoranza inevitabile di una norma penale - per effetto della suddetta sentenza - esclude la punibilita' della condotta, a maggior ragione alla stessa conclusione deve condurre l'ignoranza inevitabile delle ben piu' flebili, variegate e certo meno conosciute e conoscibili disposizioni regolamentari sulle quali si fondano i molteplici doveri che ineriscono allo stato militare, tanto piu' ove si consideri la fluidita' di tali fonti, suscettibili, come sono, di mutamenti in funzione delle variabili scelte che l'autorita' amministrativa e' abilitata a compiere. Ne' in contrario e' possibile far leva su di una supposta specificita' dell'ordinamento militare, specificita' invocabile solo per costruire su di essa una equilibrata elaborazione - anche qui in base ai principi enunciati nella sentenza n. 364 del 1988 - dei necessari canoni ermeneutici alla cui stregua condurre l'accertamento in concreto se l'ignoranza sia stata o meno inevitabile. L'art. 39 cod. pen. mil. di pace va percio' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione, degli artt. 3 e 27 Cost., in relazione all'art. 5 cod. pen., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza dei doveri relativi allo stato militare l'ignoranza inevitabile. - V. S. n. 364/1988, gia' citata nel testo, e la precedente massima A. Sulla inammissibilita' del sindacato della Corte costituzionale sulle fonti non legislative dalle quali sorgano doveri militari sanzionati penalmente, v: O. n. 124/1973. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte