Sentenza 61/1995 (ECLI:IT:COST:1995:61)
Massima numero 21918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 61/95 C. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - DENUNCIATO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO ' A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 61/95 C. REATI MILITARI - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE COME SCUSANTE L'IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI AL PROPRIO STATO MILITARE ANCHE NEI CASI DI IGNORANZA INEVITABILE - DENUNCIATO CONTRASTO, ALLA LUCE DELLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA N. 364 DEL 1988 SULL'ART. 5 DEL CODICE PENALE, CON I PRINCIPI DELLA EGUAGLIANZA E DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO ' A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel giudizio innanzi a tribunale militare in cui l'imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod.pen.mil.di pace) si discolpi - come nel caso di specie - adducendo di avere attribuito, per inesatte informazioni ricevute, all'avvenuta proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato l'effetto di produrre la sospensione della chiamata alle armi, trattandosi di un errore che non cade sul dovere di presentarsi, in se' considerato, o sulla relativa fonte precettiva, ma, piu' semplicemente, sui rapporti tra il procedimento di gravame e gli effetti dell'atto amministrativo assoggettato a reclamo, la disposizione dell'art. 39, cod. pen.mil. di pace, in forza della quale il militare non puo' addurre a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e l'attuale condiviso orientamento della giurisprudenza, non trova applicazione. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nel corso di tale giudizio, nei confronti dello stesso art. 39, per non essersi riconosciuta come scriminante la "ignoranza inevitabile", difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 39 cod. pen.mil. di pace, in relazione all'art. 5 cod.pen.). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Nel giudizio innanzi a tribunale militare in cui l'imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod.pen.mil.di pace) si discolpi - come nel caso di specie - adducendo di avere attribuito, per inesatte informazioni ricevute, all'avvenuta proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato l'effetto di produrre la sospensione della chiamata alle armi, trattandosi di un errore che non cade sul dovere di presentarsi, in se' considerato, o sulla relativa fonte precettiva, ma, piu' semplicemente, sui rapporti tra il procedimento di gravame e gli effetti dell'atto amministrativo assoggettato a reclamo, la disposizione dell'art. 39, cod. pen.mil. di pace, in forza della quale il militare non puo' addurre a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e l'attuale condiviso orientamento della giurisprudenza, non trova applicazione. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nel corso di tale giudizio, nei confronti dello stesso art. 39, per non essersi riconosciuta come scriminante la "ignoranza inevitabile", difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 39 cod. pen.mil. di pace, in relazione all'art. 5 cod.pen.). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte