Sentenza 62/1995 (ECLI:IT:COST:1995:62)
Massima numero 21897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21898


Titolo
SENT. 62/95 A. PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - PERSONE INCAPACI A TESTIMONIARE - DIVIETO DI TESTIMONIANZA PER IL CONIUGE IN CAUSA IN CUI E' PARTE L'ALTRO CONIUGE E CHE VERTA SU QUESTIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO COMUNE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPUGNATIVA DI COMBINATO DISPOSTO DI NORMA DEL CODICE CIVILE (ART. 159) ESTRANEA ALLA QUESTIONE, E DI NORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ART. 246) GIA' RICONOSCIUTA DALLA CORTE NON ILLEGITTIMA - NON FONDATEZZA.

Testo
La incapacita' a testimoniare, per il coniuge, nella causa in cui - come nel caso di specie - e' in parte l'altro coniuge e sono in discussione entita' patrimoniali riguardanti il patrimonio comune, denunciata come effetto incostituzionale del combinato disposto degli articoli 246 cod. proc. civ. e 159 cod. civ., non puo' farsi discendere da quest'ultimo - che si limita a disporre quale regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, la comunione dei beni - essendo ascrivibile unicamente all'art. 246 cod.proc.civ., secondo il quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Pertanto ogni considerazione circa la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. rimane assorbita da quelle gia' svolte dalla Corte (sent. n. 248 del 1974) nell'escludere l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione, mentre va senz'altro respinto, per converso, l'altro assunto del giudice 'a quo', secondo cui, per effetto del censurato combinato disposto dei suddetti articoli, sarebbe tornato in vita il divieto di testimonianza gia' previsto, bensi' per il coniuge, dall'art. 247 cod. proc. civ. nella causa in cui e' parte l'altro coniuge, ma anche in mancanza - che non si da' nella specie - di un suo interesse all'esito della stessa e solo percio' riconosciuto illegittimo dalla menzionata sentenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. S. n. 248/1974, gia' citata nel testo. Sulla ragionevolezza, in quanto rientrante nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, del negare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato, v. anche O. n. 497/1987. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte