Sentenza 62/1995 (ECLI:IT:COST:1995:62)
Massima numero 21898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
21897
Titolo
SENT. 62/95 B. PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - PERSONE INCAPACI A TESTIMONIARE - DIVIETO DI TESTIMONIANZA PER IL CONIUGE IN CAUSA IN CUI SIA PARTE L'ALTRO CONIUGE E CHE VERTA SU QUESTIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO COMUNE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA I CONIUGI PER CUI VIGA IL REGIME DI COMUNIONE DEI BENI,ED AI QUALI IL DIVIETO DI TESTIMONIANZA SI APPLICA, RISPETTO AI CONIUGI CHE, AVENDO OPTATO PER IL REGIME DI SEPARAZIONE, RISULTANO AD ESSO SOTTRATTI - INCOMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 62/95 B. PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - PERSONE INCAPACI A TESTIMONIARE - DIVIETO DI TESTIMONIANZA PER IL CONIUGE IN CAUSA IN CUI SIA PARTE L'ALTRO CONIUGE E CHE VERTA SU QUESTIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO COMUNE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA I CONIUGI PER CUI VIGA IL REGIME DI COMUNIONE DEI BENI,ED AI QUALI IL DIVIETO DI TESTIMONIANZA SI APPLICA, RISPETTO AI CONIUGI CHE, AVENDO OPTATO PER IL REGIME DI SEPARAZIONE, RISULTANO AD ESSO SOTTRATTI - INCOMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disparita' di trattamento tra i coniugi nei cui riguardi vige il regime legale di comunione e quelli per cui invece vige il regime di separazione dei beni, denunciata nei confronti del combinato disposto dagli art. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ. per essere soltanto per i primi esclusa la legittimazione a testimoniare in causa in cui sia parte l'altro coniuge e siano in discussione entita' patrimoniali riguardanti il patrimonio comune non e' determinata dalla legge bensi' dalla stessa volonta' delle parti, cui l'art. 159 rimette appunto la liberta' di optare in favore del regime (convenzionale) di separazione oppure di quello (altrimenti applicabile per norma suppletiva di legge) della comunione dei beni, che comporta, fra le tante conseguenze, anche la c.d. incapacita' prevista dal'art. 246 cod. proc. civ.. Pertanto - contro quanto prospettato dal giudice 'a quo' - tale disparita' non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 150 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. massima precedente. red.: S.P.
La disparita' di trattamento tra i coniugi nei cui riguardi vige il regime legale di comunione e quelli per cui invece vige il regime di separazione dei beni, denunciata nei confronti del combinato disposto dagli art. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ. per essere soltanto per i primi esclusa la legittimazione a testimoniare in causa in cui sia parte l'altro coniuge e siano in discussione entita' patrimoniali riguardanti il patrimonio comune non e' determinata dalla legge bensi' dalla stessa volonta' delle parti, cui l'art. 159 rimette appunto la liberta' di optare in favore del regime (convenzionale) di separazione oppure di quello (altrimenti applicabile per norma suppletiva di legge) della comunione dei beni, che comporta, fra le tante conseguenze, anche la c.d. incapacita' prevista dal'art. 246 cod. proc. civ.. Pertanto - contro quanto prospettato dal giudice 'a quo' - tale disparita' non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 150 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. massima precedente. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte