Sentenza 63/1995 (ECLI:IT:COST:1995:63)
Massima numero 21962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Titolo
SENT. 63/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - MEMORIA PRESENTATA IN PROSSIMITA' DELL'UDIENZA DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, IN RAPPRESENTANZA DEL COMMISSARIO RICORRENTE - PROSPETTAZIONE DI ULTERIORE CENSURA NON DEDOTTA TEMPESTIVAMENTE NEI MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 63/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - MEMORIA PRESENTATA IN PROSSIMITA' DELL'UDIENZA DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, IN RAPPRESENTANZA DEL COMMISSARIO RICORRENTE - PROSPETTAZIONE DI ULTERIORE CENSURA NON DEDOTTA TEMPESTIVAMENTE NEI MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale la prospettazione della violazione di un parametro costituzionale, sotto un profilo non dedotto nei motivi del ricorso ma contenuto solo nella memoria presentata in prossimita' dell'udienza, non puo' essere presa in considerazione dalla Corte in quanto tale autonoma censura non risulta tempestivamente proposta. (Nella specie, in giudizio promosso dal Commissario dello Stato nei confronti della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio 1994, recante "Provvidenze in favore del personale dell'ex Siciltrading s.p.a.", impugnata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per il mancato rispetto dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, la Corte ha escluso di poter esaminare l'ulteriore profilo di violazione della regola generale del concorso per l'accesso ai pubblici impieghi, non dedotto nel ricorso ma solo nella memoria successivamente presentata). red.: F.S. rev.: S.P.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale la prospettazione della violazione di un parametro costituzionale, sotto un profilo non dedotto nei motivi del ricorso ma contenuto solo nella memoria presentata in prossimita' dell'udienza, non puo' essere presa in considerazione dalla Corte in quanto tale autonoma censura non risulta tempestivamente proposta. (Nella specie, in giudizio promosso dal Commissario dello Stato nei confronti della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 maggio 1994, recante "Provvidenze in favore del personale dell'ex Siciltrading s.p.a.", impugnata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per il mancato rispetto dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, la Corte ha escluso di poter esaminare l'ulteriore profilo di violazione della regola generale del concorso per l'accesso ai pubblici impieghi, non dedotto nel ricorso ma solo nella memoria successivamente presentata). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte