Sentenza 63/1995 (ECLI:IT:COST:1995:63)
Massima numero 21965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21962  21963  21964  21966


Titolo
SENT. 63/95 D. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO - SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' ALLA STREGUA DI TALE PRINCIPIO - LIMITI - VERIFICA CHE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NON SIA MANIFESTAMENTE IRRAGIONEVOLE O INDUBBIATA - NECESSITA' E SUFFICIENZA.

Testo
Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non puo' essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, per cui il richiamo, sotto questo profilo, all'art. 97 Cost., implica necessariamente lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata. - S. nn. 10/1980 e 266/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte