Sentenza 63/1995 (ECLI:IT:COST:1995:63)
Massima numero 21966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Titolo
SENT. 63/95 E. REGIONE SICILIA - ATTRIBUZIONE, CON LEGGE- PROVVEDIMENTO, ALL'ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE (I.R.C.A.C.) DELLA FACOLTA' DI STIPULARE CONTRATTI A TERMINE DI DURATA NON SUPERIORE AL BIENNIO, CON I DIPENDENTI DELLA EX SICILTRADING S.P.A. A PARTECIPAZIONE REGIONALE, IN ATTO SOTTOPOSTA A PROCEDURA FALLIMENTARE - LAMENTATO CONTRASTO CON I DETTAMI DELLA LEGISLAZIONE STATALE CHE VIETA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ASSUMERE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 63/95 E. REGIONE SICILIA - ATTRIBUZIONE, CON LEGGE- PROVVEDIMENTO, ALL'ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE (I.R.C.A.C.) DELLA FACOLTA' DI STIPULARE CONTRATTI A TERMINE DI DURATA NON SUPERIORE AL BIENNIO, CON I DIPENDENTI DELLA EX SICILTRADING S.P.A. A PARTECIPAZIONE REGIONALE, IN ATTO SOTTOPOSTA A PROCEDURA FALLIMENTARE - LAMENTATO CONTRASTO CON I DETTAMI DELLA LEGISLAZIONE STATALE CHE VIETA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ASSUMERE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, e' da escludere che si ponga in contrasto con tale principio la legge della Regione Sicilia approvata il 26 maggio 1994, recante "provvidenze in favore del personale della ex Siciltrading". L'obiettivo della salvaguardia dell'occupazione, esplicitamente presente nella volonta' del legislatore siciliano nell'adozione delle norme che attribuiscono all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) la facolta' di stipulare contratti a termine, di durata non superiore al biennio, con i dipendenti della ex Siciltrading s.p.a. a partecipazione regionale, in atto sottoposta a procedura fallimentare, non e', infatti, indice di irragionevolezza. Ne' il contenuto particolare e concreto della legge impugnata - rivolta a consentire la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per poche persone - e' suscettibile, di per se', di rendere arbitraria l'intera normativa, ove si consideri che l'ente destinatario della legge regionale viene autorizzato a costituire detti rapporti solo in presenza di esigenze connesse con i propri compiti di istituto e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e cioe' per l'assolvimento di servizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della l. reg. Sicilia 26 maggio 1994). - V. la precedente massima D. red.: F.S. rev.: S.P.
Alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, e' da escludere che si ponga in contrasto con tale principio la legge della Regione Sicilia approvata il 26 maggio 1994, recante "provvidenze in favore del personale della ex Siciltrading". L'obiettivo della salvaguardia dell'occupazione, esplicitamente presente nella volonta' del legislatore siciliano nell'adozione delle norme che attribuiscono all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) la facolta' di stipulare contratti a termine, di durata non superiore al biennio, con i dipendenti della ex Siciltrading s.p.a. a partecipazione regionale, in atto sottoposta a procedura fallimentare, non e', infatti, indice di irragionevolezza. Ne' il contenuto particolare e concreto della legge impugnata - rivolta a consentire la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per poche persone - e' suscettibile, di per se', di rendere arbitraria l'intera normativa, ove si consideri che l'ente destinatario della legge regionale viene autorizzato a costituire detti rapporti solo in presenza di esigenze connesse con i propri compiti di istituto e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e cioe' per l'assolvimento di servizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della l. reg. Sicilia 26 maggio 1994). - V. la precedente massima D. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte