Ordinanza 66/1995 (ECLI:IT:COST:1995:66)
Massima numero 21231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 66/95. PROCESSO PENALE - SENTENZE, DI CONDANNA O DI PROSCIOGLIMENTO, PER I REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE - IMPUGNAZIONE, ANCHE AGLI EFFETTI PENALI, DEL DIFENSORE DI PARTE CIVILE - FACOLTA' DI PROPORLA IN BASE A PROCURA SPECIALE, ANCHE SE RILASCIATA IN VIA PREVENTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA LE PARTI A SCAPITO DELL'IMPUTATO CONTUMACE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE ALL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE ALL'IMPUTATO CONTUMACE NON SIA ACCORDATA ANALOGA POSSIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 66/95. PROCESSO PENALE - SENTENZE, DI CONDANNA O DI PROSCIOGLIMENTO, PER I REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE - IMPUGNAZIONE, ANCHE AGLI EFFETTI PENALI, DEL DIFENSORE DI PARTE CIVILE - FACOLTA' DI PROPORLA IN BASE A PROCURA SPECIALE, ANCHE SE RILASCIATA IN VIA PREVENTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA LE PARTI A SCAPITO DELL'IMPUTATO CONTUMACE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE ALL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE ALL'IMPUTATO CONTUMACE NON SIA ACCORDATA ANALOGA POSSIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La facolta' del difensore di parte civile, secondo quanto disposto dagli artt. 100 e 122 cod. proc. pen. e 37 delle norme di attuazione dello stesso, di proporre, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, l'impugnazione, anche agli effetti penali, prevista dall'art. 577 stesso codice, anche in base a procura speciale rilasciata in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento, non da' luogo a lesione, a scapito dell'imputato contumace, del principio di parita' tra le parti. Diversamente da quel che si afferma nell'ordinanza di rimessione, infatti, l'art. 571, primo comma, cod. proc. pen., riconosce espressamente, e in via generale, anche all'imputato che abbia proceduto alla nomina di un procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 122, la facolta' di conferire a tale procuratore la delega all'impugnazione anche in epoca anteriore all'emissione del provvedimento da impugnare. Ne' varrebbe in contrario far richiamo all'art. 571, terzo comma, che prevede un limite speciale al potere di impugnazione con riferimento alla diversa posizione del difensore dell'imputato contumace non munito di procura speciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 100, 122 e 577 cod. proc. pen. e 37 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271). red.: S.P.
La facolta' del difensore di parte civile, secondo quanto disposto dagli artt. 100 e 122 cod. proc. pen. e 37 delle norme di attuazione dello stesso, di proporre, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, l'impugnazione, anche agli effetti penali, prevista dall'art. 577 stesso codice, anche in base a procura speciale rilasciata in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento, non da' luogo a lesione, a scapito dell'imputato contumace, del principio di parita' tra le parti. Diversamente da quel che si afferma nell'ordinanza di rimessione, infatti, l'art. 571, primo comma, cod. proc. pen., riconosce espressamente, e in via generale, anche all'imputato che abbia proceduto alla nomina di un procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 122, la facolta' di conferire a tale procuratore la delega all'impugnazione anche in epoca anteriore all'emissione del provvedimento da impugnare. Ne' varrebbe in contrario far richiamo all'art. 571, terzo comma, che prevede un limite speciale al potere di impugnazione con riferimento alla diversa posizione del difensore dell'imputato contumace non munito di procura speciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 100, 122 e 577 cod. proc. pen. e 37 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte