Sentenza 68/1995 (ECLI:IT:COST:1995:68)
Massima numero 21984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  22/02/1995;  Decisione del  22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21985  21986  21987


Titolo
SENT. 68/95 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DETENUTI IN SEGUITO A CONDANNE PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - LAVORO ALL'ESTERNO, PERMESSI PREMIO ED ALTRI BENEFICI - CONCEDIBILITA' - CONDIZIONI - MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 4-BIS DELLA LEGGE N. 354 DEL 1975 DALL'ART. 15 DEL D.L. N. 306 DEL 1992 (CONVERTITO IN LEGGE N. 356 DEL 1992) - NUOVI CRITERI ADOTTATI.

Testo
L'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) nel testo introdotto dall'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedeva che, per i condannati per i reati riconducibili a fatti di criminalita' organizzata, l'ammissione a taluni benefici previsti dallo stesso ordinamento penitenziario potesse essere disposta soltanto se fossero stati acquisiti "elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata". Accanto a cio', singole previsioni stabilivano, quale ulteriore requisito per l'ammissione al lavoro all'esterno e per la concessione dei permessi premio, della semiliberta' e della liberazione condizionale, che i suddetti condannati avessero espiato un periodo minimo di pena piu' elevato dell'ordinario, a meno che non si trattasse di persone che avevano collaborato con la giustizia secondo la nuova previsione dettata dall'art. 58-ter, che lo stesso decreto-legge n. 152 del 1991 aveva introdotto nel corpo della legge n. 354 del 1975. Con le modifiche successivamente apportate all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 dall'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992, invece, nei confronti dei condannati per i reati suddetti viene stabilito che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia, fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici sono applicabili anche se la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante per il concorso delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 116, secondo comma, cod. pen., e sempre che sussistano elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata. Si passa, pertanto, da un sistema fondato su un regime di prova rafforzata per accertare l'inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la criminalita' organizzata) ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione). - Cfr. S. nn. 306/1993 e 357/1994. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte