Sentenza 68/1995 (ECLI:IT:COST:1995:68)
Massima numero 21985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  22/02/1995;  Decisione del  22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21984  21986  21987


Titolo
SENT. 68/95 B. REATI E PENE - FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - VALORE INSOPPRIMIBILE NELL'INTERO ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ATTUAZIONE MEDIANTE APPLICAZIONE DI BENEFICI PENITENZIARI - CONCEDIBILITA' SUBORDINATA AD UNA DETERMINATA CONDOTTA DEL DETENUTO - NECESSITA' CHE QUESTA RISULTI OGGETTIVAMENTE ESIGIBILE - FONDAMENTO.

Testo
Posto che la funzione rieducativa della pena e' valore insopprimibile che permea l'intero ordinamento penitenziario, in tanto e' possibile subordinare ad una determinata condotta l'applicazione di istituti che di quel trattamento sono parte integrante, in quanto la condotta che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente esigibile, giacche', altrimenti, residuerebbe nel sistema null'altro che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionali coinvolti. - Cfr. S. nn. 306/1993 e 357/1994. V. anche la precedente massima A. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte