Sentenza 68/1995 (ECLI:IT:COST:1995:68)
Massima numero 21986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
22/02/1995; Decisione del
22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Titolo
SENT. 68/95 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - LAVORO ALL'ESTERNO, PERMESSI PREMIO ED ALTRI BENEFICI - CONCEDIBILITA' SOLO A CHI COLLABORI CON LA GIUSTIZIA A NORMA DELL'ART. 58-TER, LEGGE N. 354 DEL 1975 - PRECLUSIONE, IN MANCANZA DI TALE CONDIZIONE, ANCHE IN CASO DI COLLABORAZIONE INESIGIBILE PERCHE' FATTI E RESPONSABILITA' RISULTANO ORMAI INTEGRALMENTE ACCERTATI CON SENTENZA IRREVOCABILE E PURE ESSENDO STATI ACQUISITI ELEMENTI TALI DA FAR ESCLUDERE L'ATTUALITA' DI COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - ARBITRARIA ESCLUSIONE DI ISTITUTI FUNZIONALI ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
SENT. 68/95 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - LAVORO ALL'ESTERNO, PERMESSI PREMIO ED ALTRI BENEFICI - CONCEDIBILITA' SOLO A CHI COLLABORI CON LA GIUSTIZIA A NORMA DELL'ART. 58-TER, LEGGE N. 354 DEL 1975 - PRECLUSIONE, IN MANCANZA DI TALE CONDIZIONE, ANCHE IN CASO DI COLLABORAZIONE INESIGIBILE PERCHE' FATTI E RESPONSABILITA' RISULTANO ORMAI INTEGRALMENTE ACCERTATI CON SENTENZA IRREVOCABILE E PURE ESSENDO STATI ACQUISITI ELEMENTI TALI DA FAR ESCLUDERE L'ATTUALITA' DI COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - ARBITRARIA ESCLUSIONE DI ISTITUTI FUNZIONALI ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
Testo
Dopo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sent. n. 357 del 1994, dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356) nella parte in cui preclude che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal titolo VI della legge, ad eccezione della liberazione anticipata, siano concessi ai detenuti in seguito a condanne per determinati delitti di criminalita' organizzata, che non abbiano collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della stessa legge, quando - anche in assenza delle circostanze previste dagli art. 62, n. 6, 114 e 116, secondo comma, cod. pen. - la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, e pur essendo stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, non puo' ritenersi consentito che la norma in questione trovi applicazione - 'coeteris paribus' - nella parallela ipotesi in cui la collaborazione con la giustizia sia impossibile perche' i fatti e le responsabilita' risultano ormai integralmente accertati con sentenza irrevocabile. Collaborazione irrilevante e collaborazione impossibile, infatti, finiscono per saldarsi, per identita' di 'ratio', all'interno di un quadro unitario di collaborazione oggettivamente inesigibile:introdurre come presupposto normativo per l'applicazione di istituti normativi funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che nulla aggiungerebbe a quanto e' stato gia' accertato equivale ad escludere arbitrariamente una serie importante di opportunita' trattamentali, in contrasto con l'art. 3 Cost., e non chiara frustrazione del precetto sancito dall'art. 27 Cost., senza alcuna contropartita sul piano delle esigenze di prevenzione generale. Pertanto - assorbita l'ulteriore censura formulata in riferimento all'art. 25 Cost. - il su citato art. 4-bis deve essere dichiarato illegittimo anche nella parte suddetta. - Cfr., oltre a S. n. 357/1994, gia' richiamata nel testo, S. nn. 306/1993 e 39/1994. V. anche le precedenti massime A e B. red.: S.P.
Dopo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sent. n. 357 del 1994, dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356) nella parte in cui preclude che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal titolo VI della legge, ad eccezione della liberazione anticipata, siano concessi ai detenuti in seguito a condanne per determinati delitti di criminalita' organizzata, che non abbiano collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della stessa legge, quando - anche in assenza delle circostanze previste dagli art. 62, n. 6, 114 e 116, secondo comma, cod. pen. - la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, e pur essendo stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, non puo' ritenersi consentito che la norma in questione trovi applicazione - 'coeteris paribus' - nella parallela ipotesi in cui la collaborazione con la giustizia sia impossibile perche' i fatti e le responsabilita' risultano ormai integralmente accertati con sentenza irrevocabile. Collaborazione irrilevante e collaborazione impossibile, infatti, finiscono per saldarsi, per identita' di 'ratio', all'interno di un quadro unitario di collaborazione oggettivamente inesigibile:introdurre come presupposto normativo per l'applicazione di istituti normativi funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che nulla aggiungerebbe a quanto e' stato gia' accertato equivale ad escludere arbitrariamente una serie importante di opportunita' trattamentali, in contrasto con l'art. 3 Cost., e non chiara frustrazione del precetto sancito dall'art. 27 Cost., senza alcuna contropartita sul piano delle esigenze di prevenzione generale. Pertanto - assorbita l'ulteriore censura formulata in riferimento all'art. 25 Cost. - il su citato art. 4-bis deve essere dichiarato illegittimo anche nella parte suddetta. - Cfr., oltre a S. n. 357/1994, gia' richiamata nel testo, S. nn. 306/1993 e 39/1994. V. anche le precedenti massime A e B. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte