Sentenza 68/1995 (ECLI:IT:COST:1995:68)
Massima numero 21987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
22/02/1995; Decisione del
22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Titolo
SENT. 68/95 D. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONCEDIBILITA' SOLO A CHI COLLABORI CON LA GIUSTIZIA A NORMA DELL'ART. 58-TER, LEGGE N. 354 DEL 1975 - PRECLUSIONE, IN MANCANZA DI TALE CONDIZIONE, ANCHE IN CASO DI COLLABORAZIONE INESIGIBILE PERCHE' FATTI E RESPONSABILITA' RISULTANO ORMAI INTEGRALMENTE ACCERTATI CON SENTENZA IRREVOCABILE, E PUR ESSENDO STATI ACQUISITI ELEMENTI TALI DA FAR ESCLUDERE L'ATTUALITA' DI COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - ARBITRARIA ESCLUSIONE DI ISTITUTO FUNZIONALE ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
SENT. 68/95 D. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI PER DETERMINATI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONCEDIBILITA' SOLO A CHI COLLABORI CON LA GIUSTIZIA A NORMA DELL'ART. 58-TER, LEGGE N. 354 DEL 1975 - PRECLUSIONE, IN MANCANZA DI TALE CONDIZIONE, ANCHE IN CASO DI COLLABORAZIONE INESIGIBILE PERCHE' FATTI E RESPONSABILITA' RISULTANO ORMAI INTEGRALMENTE ACCERTATI CON SENTENZA IRREVOCABILE, E PUR ESSENDO STATI ACQUISITI ELEMENTI TALI DA FAR ESCLUDERE L'ATTUALITA' DI COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - ARBITRARIA ESCLUSIONE DI ISTITUTO FUNZIONALE ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
Testo
Per effetto del rinvio all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - enunciato dall'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 e interpretato, sia dal giudice 'a quo' che dalla giurisprudenza di legittimita', come rinvio formale - nei confronti dei detenuti in seguito a condanne per i delitti di criminalita' organizzata ivi indicati, non soltanto il lavoro all'esterno, i permessi premio e gli altri benefici in quello considerati, ma anche la liberazione condizionale - a cui fa espresso riferimento solo la norma del decreto-legge del 1991 - puo' essere accordata nei soli casi di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della legge n. 354 del 1975. Pertanto, in conseguenza della caducazione, ora pronunciata dalla Corte, dell'art. 4-bis, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, anche l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203) deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - assorbita l'ulteriore censura formulata in riferimento all'art. 25 Cost. - nella parte in cui non prevede che, in presenza di tali condizioni, i suddetti detenuti possano essere ammessi alla liberazione condizionale. - V. la precedente massima C. red.: S.P.
Per effetto del rinvio all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - enunciato dall'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 e interpretato, sia dal giudice 'a quo' che dalla giurisprudenza di legittimita', come rinvio formale - nei confronti dei detenuti in seguito a condanne per i delitti di criminalita' organizzata ivi indicati, non soltanto il lavoro all'esterno, i permessi premio e gli altri benefici in quello considerati, ma anche la liberazione condizionale - a cui fa espresso riferimento solo la norma del decreto-legge del 1991 - puo' essere accordata nei soli casi di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della legge n. 354 del 1975. Pertanto, in conseguenza della caducazione, ora pronunciata dalla Corte, dell'art. 4-bis, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, anche l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203) deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - assorbita l'ulteriore censura formulata in riferimento all'art. 25 Cost. - nella parte in cui non prevede che, in presenza di tali condizioni, i suddetti detenuti possano essere ammessi alla liberazione condizionale. - V. la precedente massima C. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte