Sentenza 69/1995 (ECLI:IT:COST:1995:69)
Massima numero 21900
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  22/02/1995;  Decisione del  22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 69/95. FIERE E MERCATI - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL' APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ENTI AUTONOMI FIERISTICI, AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI INTERNAZIONALE DELLE MANIFESTAZIONI, ALL'AUTORIZZAZIONE AL LORO SVOLGIMENTO E ALLA EMANAZIONE DEL CALENDARIO UFFICIALE - DISCIPLINA PER LA LORO SEMPLIFICAZIONE - ADOZIONE MEDIANTE REGOLAMENTO AUTORIZZATO EX L.N. 537 DEL 1993 - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONOSCIUTA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI FIERE E MERCATI E DI REGOLAMENTAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PROPRIA SPETTANZA, NONCHE' INOSSERVANZA DELLE PROCEDURE E DEI LIMITI PREVISTI ANCHE DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER L'EMANAZIONE DEGLI ATTI STATALI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - NON SPETTANZA ALLO STATO, NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IN CUI SI APPLICANO AD ESSA, DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE.

Testo
Nulla consente di ritenere che la l. n. 537 del 1993, autorizzando all'art. 2, comma 7, l'emanazione di regolamenti - ai sensi dell'art. 17, secondo comma, l. n. 400 del 1988 - per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, di cui all'allegato Elenco n. 4, e tra questi del procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici, abbia inteso (ne', d'altronde avrebbe potuto) innovare, in materia, il riparto di competenze tra Stato e Province autonome, poiche' i regolamenti, per il loro rango, non sono abilitati a modificare le competenze sostanziali ne' i presupposti e i requisiti preordinati all'emanazione dei provvedimenti amministrativi, cui i procedimenti si riferiscono. In relazione a tale contesto normativo, il regolamento emanato con d.P.R. 18 aprile 1994, n. 390, per la semplificazione di procedimenti amministrativi sulle fiere - in relazione al quale la Provincia di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione - risulta - con riferimento alle norme che tendono a conformare procedimenti di competenza provinciale - illegittimo per mancanza di valida base legislativa a sua giustificazione e, comunque, invasivo della competenza provinciale, primaria, in tema di fiere e mercati (art. 8, Statuto speciale per il T.A.A., art. 6, d.P.R. n. 1017 del 1978) e di quella in materia di regolamentazione di procedimenti amministrativi di propria spettanza, che costituisce il corollario della competenza in materia di ordinamento degli uffici. Inoltre, il detto regolamento, pur qualificandosi atto di indirizzo e coordinamento, non e' in regola con i requisiti richiesti, per la efficacia di tali atti nel territorio della Provincia, dall'art. 3 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, emanate con d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, giacche' - a parte la su rilevata mancanza di base legislativa per costante giurisprudenza della Corte in ogni caso necessaria - risulta emanato senza la prescritta consultazione della Provincia, e non si limita a fissare obiettivi, ma detta anche norme di organizzazione. Pertanto, fermo restando che il raccordo tra lo Stato e la Provincia autonoma, in vista dell'elaborazione del calendario delle fiere, dovra' svolgersi secondo i canoni della leale cooperazione fra i due livelli di governo, cosi' come precisato dalla giurisprudenza della Corte, va dichiarato che non spetta allo Stato, in relazione al citato d.P.R. n. 390 del 1994, adottare atti di indirizzo e coordinamento nei confronti della ricorrente Provincia di Trento, al di fuori della procedura e dei limiti previsti dall'art. 3, d. lgs. n. 266 del 1992 e introdurre, con norme regolamentari, prescrizioni sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia autonoma, con conseguente annullamento degli artt. 1, 2, commi primo, secondo lett. b.), quarto e sesto, 3, secondo comma, 4, 5, secondo comma, del citato d.P.R. n. 390 del 1994, nella parte in cui si applicano a detta Provincia. - Sulla competenza in tema di ordinamento degli uffici, v. S. nn. 461/1992 e 465/1991, mentre, per quanto concerne i canoni della leale cooperazione, tra le varie, v. S. nn. 377/1993, 359/1993, 355/1993, 109/1993, 497/1992. Sulla impossibilita' che le norme di attuazione statutarie vengano modificate dalla legge ordinaria, e, tanto meno, da una norma regolamentare, v. S. nn. 40/1992 e 38/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/07/1978  n. 1017  art. 6  

decreto del Presidente della Repubblica  16/03/1992  n. 266  art. 3