Sentenza 71/1995 (ECLI:IT:COST:1995:71)
Massima numero 21907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
22/02/1995; Decisione del
22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Titolo
SENT. 71/95 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - EVOLUZIONE - ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - IMPLICAZIONI - TENDENZA AD UNA OMOLOGAZIONE DI DISCIPLINA TRA MAGISTRATURA ORDINARIA E MAGISTRATURA MILITARE.
SENT. 71/95 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - EVOLUZIONE - ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - IMPLICAZIONI - TENDENZA AD UNA OMOLOGAZIONE DI DISCIPLINA TRA MAGISTRATURA ORDINARIA E MAGISTRATURA MILITARE.
Testo
La legge 30 dicembre 1988, n. 561, emanata per la necessita' di istituire con urgenza il Consiglio della magistratura militare e di colmare il vuoto determinato dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale (sent. n. 266 del 1988) che aveva colpito l'art. 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180 - secondo il quale i provvedimenti concernenti la magistratura militare, compresi quelli disciplinari, venivano adottati dal Ministro della difesa, sentito un comitato di magistrati militari titolari di alcuni uffici direttivi - ha preso a modello il Consiglio superiore della magistratura, sino a definire le attribuzioni e le procedure del costituendo istituto mediante rinvio alle attribuzioni e alle procedure previste per l'organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura ordinaria. Questa omologazione di disciplina, pur nella distinzione degli organi, rende evidente l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace, diretta a perseguire l'assimilazione della magistratura militare a quella ordinaria. - V. S. n. 266/1988, gia' citata nel testo. red. : S.P.
La legge 30 dicembre 1988, n. 561, emanata per la necessita' di istituire con urgenza il Consiglio della magistratura militare e di colmare il vuoto determinato dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale (sent. n. 266 del 1988) che aveva colpito l'art. 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180 - secondo il quale i provvedimenti concernenti la magistratura militare, compresi quelli disciplinari, venivano adottati dal Ministro della difesa, sentito un comitato di magistrati militari titolari di alcuni uffici direttivi - ha preso a modello il Consiglio superiore della magistratura, sino a definire le attribuzioni e le procedure del costituendo istituto mediante rinvio alle attribuzioni e alle procedure previste per l'organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura ordinaria. Questa omologazione di disciplina, pur nella distinzione degli organi, rende evidente l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace, diretta a perseguire l'assimilazione della magistratura militare a quella ordinaria. - V. S. n. 266/1988, gia' citata nel testo. red. : S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte