Sentenza 71/1995 (ECLI:IT:COST:1995:71)
Massima numero 21909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
22/02/1995; Decisione del
22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Titolo
SENT. 71/95 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - POTERI DISCIPLINARI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PROCEDIMENTO DINANZI AI CONSIGLI AMMINISTRATIVI DI DISCIPLINA - ASSIMILABILITA' AI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 71/95 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - POTERI DISCIPLINARI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PROCEDIMENTO DINANZI AI CONSIGLI AMMINISTRATIVI DI DISCIPLINA - ASSIMILABILITA' AI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
La rilevante differenziazione delle normative adottate riguardo all'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del pubblico impiego e delle professioni non oscura l'affinita' delle diverse procedure, segnalata sin da una remota ricostruzione sistematica dei poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni ad opera di autorevole dottrina, che ha sottolineato come il procedimento che si tiene dinanzi ai consigli amministrativi di disciplina offre numerosi punti di contatto con i procedimenti giurisdizionali, tanto che la regola e' la conformita' del primo a questi. Tale accostamento trova ragione nella natura sanzionatoria delle "pene disciplinari", che sia nell'impiego che nella professione sono destinate ad incidere sullo stato della persona. - V. la precedente massima B. red. : S.P.
La rilevante differenziazione delle normative adottate riguardo all'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del pubblico impiego e delle professioni non oscura l'affinita' delle diverse procedure, segnalata sin da una remota ricostruzione sistematica dei poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni ad opera di autorevole dottrina, che ha sottolineato come il procedimento che si tiene dinanzi ai consigli amministrativi di disciplina offre numerosi punti di contatto con i procedimenti giurisdizionali, tanto che la regola e' la conformita' del primo a questi. Tale accostamento trova ragione nella natura sanzionatoria delle "pene disciplinari", che sia nell'impiego che nella professione sono destinate ad incidere sullo stato della persona. - V. la precedente massima B. red. : S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte