Sentenza 71/1995 (ECLI:IT:COST:1995:71)
Massima numero 21910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
22/02/1995; Decisione del
22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Titolo
SENT. 71/95 D. GIURISDIZIONI SPECIALI - ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI - DIVIETO COSTITUZIONALE - FONDAMENTO E CONTENUTO - "NOVITA" DEI GIUDICI SPECIALI - DETERMINAZIONE - CRITERI.
SENT. 71/95 D. GIURISDIZIONI SPECIALI - ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI - DIVIETO COSTITUZIONALE - FONDAMENTO E CONTENUTO - "NOVITA" DEI GIUDICI SPECIALI - DETERMINAZIONE - CRITERI.
Testo
2a VI disposizione transitoria della Costituzione, prescrivendo la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, non ne impone la incondizionata soppressione, ma usa la parola "revisione" nel suo proprio senso lessicale, facendo obbligo al legislatore di prenderle in esame, o per sopprimerle o per adeguarne la disciplina ai nuovi principi costituzionali. A loro volta, le previsioni costituzionali di una riserva di legge per le norme dell'ordinamento giudiziario e "su ogni magistratura", della garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108) e della ricorribilita' delle loro sentenze (art. 111) prefigurano che anche i "giudici speciali" possano permanere e siano inseriti nel contesto del sistema della giurisdizione. Pertanto il criterio per determinare il contenuto del divieto di istituire giudici speciali risiede nella loro "novita'", novita' che va dunque riferita non solo ai profili soggettivi della articolazione degli organi di giurisdizione speciale, ma anche ai profili oggettivi della competenza di settore attribuita. - V. S. n. 135/1975. red.: S.P.
2a VI disposizione transitoria della Costituzione, prescrivendo la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, non ne impone la incondizionata soppressione, ma usa la parola "revisione" nel suo proprio senso lessicale, facendo obbligo al legislatore di prenderle in esame, o per sopprimerle o per adeguarne la disciplina ai nuovi principi costituzionali. A loro volta, le previsioni costituzionali di una riserva di legge per le norme dell'ordinamento giudiziario e "su ogni magistratura", della garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108) e della ricorribilita' delle loro sentenze (art. 111) prefigurano che anche i "giudici speciali" possano permanere e siano inseriti nel contesto del sistema della giurisdizione. Pertanto il criterio per determinare il contenuto del divieto di istituire giudici speciali risiede nella loro "novita'", novita' che va dunque riferita non solo ai profili soggettivi della articolazione degli organi di giurisdizione speciale, ma anche ai profili oggettivi della competenza di settore attribuita. - V. S. n. 135/1975. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte