Sentenza 71/1995 (ECLI:IT:COST:1995:71)
Massima numero 21910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  22/02/1995;  Decisione del  22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21907  21908  21909  21911  21912


Titolo
SENT. 71/95 D. GIURISDIZIONI SPECIALI - ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI - DIVIETO COSTITUZIONALE - FONDAMENTO E CONTENUTO - "NOVITA" DEI GIUDICI SPECIALI - DETERMINAZIONE - CRITERI.

Testo
2a VI disposizione transitoria della Costituzione, prescrivendo la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, non ne impone la incondizionata soppressione, ma usa la parola "revisione" nel suo proprio senso lessicale, facendo obbligo al legislatore di prenderle in esame, o per sopprimerle o per adeguarne la disciplina ai nuovi principi costituzionali. A loro volta, le previsioni costituzionali di una riserva di legge per le norme dell'ordinamento giudiziario e "su ogni magistratura", della garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108) e della ricorribilita' delle loro sentenze (art. 111) prefigurano che anche i "giudici speciali" possano permanere e siano inseriti nel contesto del sistema della giurisdizione. Pertanto il criterio per determinare il contenuto del divieto di istituire giudici speciali risiede nella loro "novita'", novita' che va dunque riferita non solo ai profili soggettivi della articolazione degli organi di giurisdizione speciale, ma anche ai profili oggettivi della competenza di settore attribuita. - V. S. n. 135/1975. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte