Sentenza 71/1995 (ECLI:IT:COST:1995:71)
Massima numero 21911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  22/02/1995;  Decisione del  22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21907  21908  21909  21910  21912


Titolo
SENT. 71/95 E. MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER I MAGISTRATI ORDINARI - ATTRIBUZIONE ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NATURA GIURISDIZIONALE.

Testo
La configurazione giurisdizionale del procedimento disciplinare per i magistrati ordinari risponde alla tradizione. La giurisdizione disciplinare, affidata, prima della Costituzione ed immediatamente dopo la sua entrata in vigore, ad appositi Tribunali disciplinari (regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511), cui era stata rimessa la adozione delle sentenze in materia, e' stata successivamente attribuita, in adempimento a quanto prescrive l'art. 105 Cost., al Consiglio superiore della magistratura e conferita alla Sezione disciplinare in cui esso si articola, mantenendosi la scelta legislativa per un procedimento disciplinare che si esprime nei modi e nelle forme, e quindi con le garanzie proprie, della giurisdizione. - S. nn. 12/1971, 289/1992 e 220/1994. red. : S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 105

Altri parametri e norme interposte

regio decreto legge  31/05/1946  n. 511  art. 0