Sentenza 71/1995 (ECLI:IT:COST:1995:71)
Massima numero 21911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
22/02/1995; Decisione del
22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Titolo
SENT. 71/95 E. MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER I MAGISTRATI ORDINARI - ATTRIBUZIONE ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NATURA GIURISDIZIONALE.
SENT. 71/95 E. MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER I MAGISTRATI ORDINARI - ATTRIBUZIONE ALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NATURA GIURISDIZIONALE.
Testo
La configurazione giurisdizionale del procedimento disciplinare per i magistrati ordinari risponde alla tradizione. La giurisdizione disciplinare, affidata, prima della Costituzione ed immediatamente dopo la sua entrata in vigore, ad appositi Tribunali disciplinari (regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511), cui era stata rimessa la adozione delle sentenze in materia, e' stata successivamente attribuita, in adempimento a quanto prescrive l'art. 105 Cost., al Consiglio superiore della magistratura e conferita alla Sezione disciplinare in cui esso si articola, mantenendosi la scelta legislativa per un procedimento disciplinare che si esprime nei modi e nelle forme, e quindi con le garanzie proprie, della giurisdizione. - S. nn. 12/1971, 289/1992 e 220/1994. red. : S.P.
La configurazione giurisdizionale del procedimento disciplinare per i magistrati ordinari risponde alla tradizione. La giurisdizione disciplinare, affidata, prima della Costituzione ed immediatamente dopo la sua entrata in vigore, ad appositi Tribunali disciplinari (regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511), cui era stata rimessa la adozione delle sentenze in materia, e' stata successivamente attribuita, in adempimento a quanto prescrive l'art. 105 Cost., al Consiglio superiore della magistratura e conferita alla Sezione disciplinare in cui esso si articola, mantenendosi la scelta legislativa per un procedimento disciplinare che si esprime nei modi e nelle forme, e quindi con le garanzie proprie, della giurisdizione. - S. nn. 12/1971, 289/1992 e 220/1994. red. : S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 105
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 31/05/1946
n. 511
art. 0