Sentenza 71/1995 (ECLI:IT:COST:1995:71)
Massima numero 21912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  22/02/1995;  Decisione del  22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21907  21908  21909  21910  21911


Titolo
SENT. 71/95 F. MAGISTRATURA MILITARE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI MILITARI - ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - GIURISDIZIONALITA' DELLA FUNZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIVIETO COSTITUZIONALE DI ISTITUZIONE DI NUOVI GIUDICI SPECIALI - ESCLUSIONE - RADICAMENTO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE , PUR NELLA DISTINZIONE ORGANIZZATIVO-ORDINAMENTALE, IN QUELLA GIA' PREVISTA PER LA MAGISTRATURA ORDINARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il rifluire della magistratura militare nell'alveo della posizione propria della magistratura ordinaria - pur mantenendosene ancora organizzativamente distinta - significativamente comprovato, nell'ordinamento giudiziario militare di pace - cosi' come modellato dalle leggi 7 maggio 1981, n. 180 e 30 dicembre 1988 n. 561 - dalla diretta attribuzione alla Corte di cassazione delle funzioni di legittimita' un tempo attribuite al Tribunale supremo militare presso la Corte stessa, nonche', in particolare, dalla titolarita' della presidenza del Consiglio della magistratura militare attribuita per legge al Presidente dell'organo supremo della giurisdizione ordinaria, denota che la scelta, conforme a questa impostazione, di configurare, nell'art. 1 della legge del 1988, anche il procedimento disciplinare per i magistrati militari in forme giurisdizionali, non rappresenta, nonostante l'inevitabile attribuzione della relativa competenza ad un organismo organizzativamente nuovo, l'introduzione di una nuoa giurisdizione e di un nuovo giudice speciale, trovando la giurisdizionalita' della funzione disciplinare radicamento in quella gia' prevista per la magistratura ordinaria. Il divieto sancito dall'art. 102 Cost., della istituzione di nuovi giudici speciali, non risulta pertanto violato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 102 Cost., dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1988, n. 561). - V. le precedenti massime A e D. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte