Sentenza 34/2025 (ECLI:IT:COST:2025:34)
Massima numero 46746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  12/02/2025;  Decisione del  12/02/2025
Deposito del 21/03/2025; Pubblicazione in G. U. 26/03/2025
Massime associate alla pronuncia:  46745


Titolo
Capacità contributiva - In genere - Individuazione dei relativi indici, quali presupposti del prelievo tributario - Possibilità di ricercarne ulteriori rispetto al patrimonio e al reddito, in quanto concretamente rivelatori di ricchezza - Appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario - Indice non irragionevole né arbitrario - Condizioni - Ipotesi circoscritte temporalmente, dettate da crisi economica - Conseguente idoneità a giustificare una differenza di determinazione della base imponibile (nel caso di specie: non fondatezza della disposizione che applica alle società di gestione del risparmio/SGR un'addizionale all'IRES dell'8,5%, per l'anno 2013). (Classif. 044001).

Testo

In un contesto complesso, come quello contemporaneo, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica. (Precedenti: S. 108/2023; S. 288/2019 - mass. 41903).

 L’appartenenza delle SGR al mercato finanziario può rappresentare, in ipotesi circoscritte temporalmente e dettate da una crisi economica generale, un non irragionevole e non arbitrario indice di capacità contributiva, anche alla luce dei principi di uguaglianza tributaria e di solidarietà; ciò che giustifica una regola differenziata di determinazione della base imponibile. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 288/2019 - mass. 41903; O. 165/2021).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. 17, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., nella parte in cui impone per l’anno di imposta 2013 alle SGR un’addizionale all’IRES dell’8,5%. Il legislatore – nell’individuare il presupposto della addizionale IRES nell’appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario, quale indice di capacità contributiva – non compie una scelta irragionevole né arbitraria, in ragione degli specifici elementi caratterizzanti tale mercato, propri anche delle SGR; l’addizionale prevista, di durata limitata, è peraltro, coerente con i principi di solidarietà, in quanto diretta a finanziare, per il 2013, l’abolizione di una rata dell’IMU in un momento di difficile congiuntura economico-sociale). (Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41904; S. 269/2017 - mass. 41950; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 201/2014 - mass. 38081; S. 21/1996 - mass. 22138; S. 143/1995 - mass. 21366; S. 159/1985 - mass. 10942; O. 341/2000 - mass. 25571).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/11/2013  n. 133  art. 2  co. 2

legge  29/01/2014  n. 5  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte