Ordinanza 74/1995 (ECLI:IT:COST:1995:74)
Massima numero 21914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  22/02/1995;  Decisione del  22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 74/95 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - SPESE MEDICHE DEDUCIBILI - MANCATA INCLUSIONE TRA DI ESSE DELLE SPESE DI PSICOANALISI E PSICOTERAPIA, SOSTENUTE PRECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 56 DEL 1989 - ASSERITA, INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA SALUTE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Solo in seguito alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (sulla definizione e disciplina della professione di psicologo e la istituzione del correlativo albo) le prestazioni di psicoanalisi e psicoterapia possono essere considerate specialistiche. Si giustifica percio', in base alla distinzione - operata a monte dal legislatore, ai fini dell'I.R.P.E.F., e non messa in discussione dal giudice 'a quo' - tra spese per cure generiche, non deducibili (se non in misura limitata e a determinate condizioni), e spese per cure specialistiche, integralmente ed incondizionatamente invece deducibili, che le spese di psicoanalisi e psicoterapia sostenute negli anni d'imposta anteriori al 1989 - a differenza di quelle sostenute successivamente - non possano rientrare nel beneficio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32, Cost., degli artt. 10, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 10, lett. e, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte