Ordinanza 75/1995 (ECLI:IT:COST:1995:75)
Massima numero 21915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  22/02/1995;  Decisione del  22/02/1995
Deposito del 01/03/1995; Pubblicazione in G. U. 08/03/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 75/95 TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - INFRAZIONI E SANZIONI - NORME DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA E DEL DECRETO DELEGATO - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO PREVISTO PER LA (PIU' GRAVE) INFRAZIONE DELLA OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO DIVERSO, INVECE, DA QUELLO PREVISTO PER LA STESSA IRREGOLARITA' FORMALE, NEI CONFRONTI DI ALTRE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, NONCHE' DEI DOVERI DEL LEGISLATORE DELEGANTE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' riesamini la rilevanza della sollevata questione, alla luce della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma nono quater, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (conv. in l. n. 473 del 1994), secondo il quale la nullita' della dichiarazione non sottoscritta, prevista dall'art. 8, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, puo' essere sanata se il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente, provvede alla sottoscrizione. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte