Sentenza 76/1995 (ECLI:IT:COST:1995:76)
Massima numero 21236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  23/02/1995;  Decisione del  23/02/1995
Deposito del 06/03/1995; Pubblicazione in G. U. 15/03/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 76/95. REGIONE SARDEGNA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNULLAMENTO, CON ORDINANZA DEL SINDACO, DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - PREVISIONE, IN LEGGE REGIONALE, DI RICORSO AL PRETORE - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e' preclusa alle regioni la possibilita' di legiferare in materia di giurisdizione, innanzi tutto in quanto tale materia, essendo oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 108 Cost., esula dalla competenza regionale, ed in secondo luogo perche', quand'anche, la norma regionale riproduca una norma di legge statale, cio' comporta un'indebita novazione della fonte. Deve quindi dichiararsi, la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 108 Cost., dell'art. 20, ottavo comma, della legge regionale della Sardegna 6 aprile 1989, n. 13, nella parte in cui stabilisce che avverso l'ordinanza del Sindaco di annullamento dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e' ammesso il ricorso avanti al Pretore, non rilevando in contrario che tale disposizione riproduca quella dell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. - Cfr. Sent. nn. 303/1994, 210/1993, 505/1991 e 489/1991 red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte