Sentenza 77/1995 (ECLI:IT:COST:1995:77)
Massima numero 21921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/02/1995;  Decisione del  23/02/1995
Deposito del 06/03/1995; Pubblicazione in G. U. 15/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21920  21922  21923


Titolo
SENT. 77/95 B. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA - MODIFICA DEL LUOGO DI SOGGIORNO OBBLIGATO - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE SU RICHIESTA DEL QUESTORE, DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA - RITENUTA NECESSITA' DI PROCEDURA 'DE PLANO', SENZA CONTRADDITTORIO ED AVVISI - INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' SOLLEVATO IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DELL'EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA IN RELAZIONE ALLA INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, OLTRE CHE ALLA POSSIBILITA' CHE LA STESSA QUESTIONE SI PONGA COME PREGIUDIZIALE ANCHE NEL CORSO DI PROCESSO DIVERSO DA QUELLO DI PROVENIENZA - REIEZIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento ali artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 3, della legge 31 maggio 1965, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) per la ritenuta inapplicabilita', nel procedimento relativo alla decisione del tribunale, ivi prevista, sulla richiesta di modifica del luogo di soggiorno obbligato, delle regole del contraddittorio, deve ritenersi rilevante nel giudizio ' a quo'. La Corte rimettente, infatti, dovendo pronunciarsi sull'appello contro la modifica del luogo di soggiorno obbligato, disposta, nel caso,'de plano' in base alla disposizione impugnata, dal tribunale ha escluso che la abrogazione della stessa operata con la legge 24 luglio 1993, n. 256 (che ha eliminato ogni deroga al criterio della residenza o dimora abituale nella determinazione del luogo di soggiorno obbligato) abbia fatto venir meno l'interesse del prevenuto - che nel frattempo, per il reato di allontanamento abusivo dal luogo di soggiorno obbligato, aveva riportato condanna - ad una declaratoria giudiziale di radicale invalidita' - impossibile senza una pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale - del provvedimento impugnato. E tale motivazione - ad avviso del rimettente non contraddetta dalla eventualita' che la sollevata questione si ponga come pregiudiziale anche nel giudizio penale - in quanto non implausibile ed immune da vizi logici, secondo i principi piu' volte affermati in materia,non e' sindacabile dalla Corte. - V. la precedente massima A. V. anche, in ordine alla questione in oggetto, l'ordinanza di restituzione degli atti allo stesso giudice ' a quo' gia' disposta dalla Corte , in seguito alla cennata abrogazione disposizione impugnata, con O. n. 130/1994. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23