Sentenza 77/1995 (ECLI:IT:COST:1995:77)
Massima numero 21923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/02/1995;  Decisione del  23/02/1995
Deposito del 06/03/1995; Pubblicazione in G. U. 15/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21920  21921  21922


Titolo
SENT. 77/95 D. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA - MODIFICA DEL LUOGO DI SOGGIORNO OBBLIGATO - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE SU RICHIESTA DEL QUESTORE, DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA - RITENUTA NECESSITA' DI PROCEDURA ' DE PLANO', SENZA CONTRADDITTORIO ED AVVISI - ASSERITA CONSEGUNETE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ED INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI SOGGIORNO AVANZATA CONTESTUALMENTE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO DI PREVENZIONE - POSSIBILITA' DI INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE

Testo
In base ai principi impliciti nella ormai acquisita configurazione giurisdizionale del procedimento di prevenzione deve ritenersi che la impugnata disposizione dell'art. 2, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (nel testo vigente prima dell'abrogazione operata con l'art. 1, comma 2, della legge 24 luglio 1993, n. 256) sia suscettibile di interpretazione adeguatrice - come affermato del resto dalla Corte di cassazione, anche se in una finora isolata sentenza (Sez. V., 25 ottobre 1993, n. 3311) - nel senso che, pur nel silenzio della norma, la decisione del tribunale - ivi prevista - sulla richiesta (del questore, del pubblico ministero o del procuratore nazionale antimafia) per la modifica del luogo di soggiorno obligato in cui il prevenuto si trova, va adottata, previo avviso, in contraddittorio tra le parti. E d'altro canto, se le regole del contradditorio valgono - come in giurisprudenza e' pacifico - per il procedimento di revoca o modifica della misura ex art. 7 della legge n. 1423 del 1956, nell'ipotesi in cui l'individuazione dello specifico luogo di soggiorno sia richiesta con la proposta che da' l'avvio alla applicazione della sorveglianza speciale di P.S, a maggior ragione debbono valere nel caso in questione. Ne' puo' indurre a diversa conclusione il fatto che secondo lo stesso art. 2, comma 3, "il tribunale provvede entro dieci giorni", giacche' questo termine - che peraltro e' previsto anche riguardo alla misura di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 - ha carattere ordinatorio. Onde il rigetto delle censure di incostituzionalita' formulate, in base al contrario assunto, dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 2, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - Cfr. Cassazione, Sez. V, 25 ottobre 1993, n. 3311 (gia' citata nel testo). V. anche la precedente massima C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte