Sentenza 78/1995 (ECLI:IT:COST:1995:78)
Massima numero 21929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
23/02/1995; Decisione del
23/02/1995
Deposito del 06/03/1995; Pubblicazione in G. U. 15/03/1995
Titolo
SENT. 78/95 C. PENSIONI - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA E PREVIDENZA DELLE OSTETRICHE (ENPAO) - TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE - PERIODO DAL 27 APRILE 1983 (SCADENZA DEL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE) AL 1 LUGLIO 1990 (DATA DEL TRASFERIMENTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI A CARICO DELL'ENPAO ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI ISTITUITA PRESSO L'INPS) - MANCATO RICONOSCIMENTO, PER TALE PERIODO, DI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO PARI A QUELLO CORRISPOSTO DALLE GESTIONI PREVIDENZIALI DELL'INPS PER I LAVORATORI AUTONOMI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 78/95 C. PENSIONI - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA E PREVIDENZA DELLE OSTETRICHE (ENPAO) - TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE - PERIODO DAL 27 APRILE 1983 (SCADENZA DEL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE) AL 1 LUGLIO 1990 (DATA DEL TRASFERIMENTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI A CARICO DELL'ENPAO ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI ISTITUITA PRESSO L'INPS) - MANCATO RICONOSCIMENTO, PER TALE PERIODO, DI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO PARI A QUELLO CORRISPOSTO DALLE GESTIONI PREVIDENZIALI DELL'INPS PER I LAVORATORI AUTONOMI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il mancato riconoscimento, nell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127 (abrogato dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 249) alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche (ENPAO), per il periodo dal 27 aprile 1983 (data di scadenza del termine triennale originariamente stabilito dall'art. 1 stessa legge per lo scioglimento dell'ente, scioglimento poi avvenuto, in seguito a proroghe, solo nel 1990) fino al 1 luglio 1990 (data di trasferimento dei trattamenti pensionistici a carico dell'ENPAO alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS) del diritto a un trattamento pensionistico pari a quello corrisposto dalle gestioni previdenziali dell'INPS per i lavoratori autonomi, non e' censurabile in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost.. A parte che, per costante giurisprudenza della Corte, i trattamenti pensionistici delle varie categorie professionali non sono tra loro comparabili, va infatti considerato che, data la esiguita' delle contribuzioni a carico delle assicurate fissate dal regolamento ENPAO (30.000 lire annue fino al 1980, aumentate a 300.000 dall'art. 3 della legge n. 127 del 1980), che in tale misura le assicurate continuarono a versare nel periodo in questione, e che e' stata la causa principale del sopravvenuto stato di decozione dell'ente - per far fronte al quale lo Stato e' intervenuto con un contributo straordinario (art. 8, legge n. 140 del 1985) e con accollo di ratei di pensione non pagati dall'ente (art. 3, comma quarto, legge n. 249 del 1990) - l'innalzamento del trattamento minimo di pensione delle ostetriche - previsto bensi' dalla norma impugnata con ragguaglio ai minimi previsti per i lavoratori autonomi delle gestioni INPS, ma "con decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento dell'ENPAO" e quindi alla condizione che lo scioglimento effettivamente avvenisse - non era possibile se non nel quadro di una ristrutturazione globale della previdenza delle ostetriche. Ne' sussiste violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., giacche' questo si riferisce principalmente alla organizzazione e alla gestione della previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., dell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127). - V. anche le precedenti massime A e B. Riguardo ad analoga questione, ritenuta pero' inammissibile, v. anche S. n. 487/1992. red.: S.P.
Il mancato riconoscimento, nell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127 (abrogato dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 249) alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche (ENPAO), per il periodo dal 27 aprile 1983 (data di scadenza del termine triennale originariamente stabilito dall'art. 1 stessa legge per lo scioglimento dell'ente, scioglimento poi avvenuto, in seguito a proroghe, solo nel 1990) fino al 1 luglio 1990 (data di trasferimento dei trattamenti pensionistici a carico dell'ENPAO alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS) del diritto a un trattamento pensionistico pari a quello corrisposto dalle gestioni previdenziali dell'INPS per i lavoratori autonomi, non e' censurabile in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost.. A parte che, per costante giurisprudenza della Corte, i trattamenti pensionistici delle varie categorie professionali non sono tra loro comparabili, va infatti considerato che, data la esiguita' delle contribuzioni a carico delle assicurate fissate dal regolamento ENPAO (30.000 lire annue fino al 1980, aumentate a 300.000 dall'art. 3 della legge n. 127 del 1980), che in tale misura le assicurate continuarono a versare nel periodo in questione, e che e' stata la causa principale del sopravvenuto stato di decozione dell'ente - per far fronte al quale lo Stato e' intervenuto con un contributo straordinario (art. 8, legge n. 140 del 1985) e con accollo di ratei di pensione non pagati dall'ente (art. 3, comma quarto, legge n. 249 del 1990) - l'innalzamento del trattamento minimo di pensione delle ostetriche - previsto bensi' dalla norma impugnata con ragguaglio ai minimi previsti per i lavoratori autonomi delle gestioni INPS, ma "con decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento dell'ENPAO" e quindi alla condizione che lo scioglimento effettivamente avvenisse - non era possibile se non nel quadro di una ristrutturazione globale della previdenza delle ostetriche. Ne' sussiste violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., giacche' questo si riferisce principalmente alla organizzazione e alla gestione della previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., dell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127). - V. anche le precedenti massime A e B. Riguardo ad analoga questione, ritenuta pero' inammissibile, v. anche S. n. 487/1992. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte