Sentenza 79/1995 (ECLI:IT:COST:1995:79)
Massima numero 21933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  23/02/1995;  Decisione del  23/02/1995
Deposito del 06/03/1995; Pubblicazione in G. U. 15/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21934


Titolo
SENT. 79/95 A. REATI TRIBUTARI - CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI - ADEGUAMENTO, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI - PREVISTA ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI - PAGAMENTO, DA PARTE DEL DENUNCIATO, DI UNA SOMMA DETERMINATA DALL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO - CONSEGUENTE POSSIBILE PROVVEDIMENTO DI CONFISCA - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le disposizioni degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 375 del 1990, che, riguardo ai delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri punibili con la sola pena della multa ed accertati fuori degli spazi doganali, consentono, previo pagamento del tributo dovuto e di una somma determinata, tra il minimo e il massimo legislativamente previsti, dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, di dichiararne l'estinzione, con conseguente possibilita' di confisca, con provvedimento dello stesso Ispettorato compartimentale, della merce sequestrata, non sono viziate da eccesso di delega. La legge delega n. 349 del 1989, nel conferire al Governo il potere di adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale e di contrabbando, prevede infatti che la competenza, gia' spettante alla Direzione delle dogane, relativa alla definizione in via amministrativa e alla gestione dei contesti per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri sia affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato (art. 4) cosicche' l'innovazione apportata in tal senso dal decreto legislativo, senza alcuna modifica, peraltro, della disciplina sostanziale e procedurale prevista dagli artt. 326, 327 e 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) rientra nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost. - in relazione alla legge 10 ottobre 1989, n. 349 - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375). red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  10/10/1989  n. 349  art. 0