Sentenza 79/1995 (ECLI:IT:COST:1995:79)
Massima numero 21934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  23/02/1995;  Decisione del  23/02/1995
Deposito del 06/03/1995; Pubblicazione in G. U. 15/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21933


Titolo
SENT. 79/95 B. REATI TRIBUTARI - CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI - ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI - PREVISTA ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI - PAGAMENTO, DA PARTE DEL DENUNCIATO, DI UNA SOMMA DETERMINATA DALL'ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO - POSSIBILITA', ANCHE IN TAL CASO, DI CONFISCA DELLA MERCE SEQUESTRATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA E DEL DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI - QUESTIONE SOLLEVATA SU INESATTO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.

Testo
Le disposizioni degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 375 del 1990, che, riguardo ai delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punibili con la sola multa ed accertati fuori degli spazi doganali, consentono, previo pagamento del tributo dovuto e di una somma determinata, tra il minimo e il massimo legislativamente previsti, dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, di dichiararne l'estinzione, senza che risulti impedita la confisca, con provvedimento dello stesso Ispettorato compartimentale, della merce sequestrata, non sono in contrasto con i principi, sanciti dall'art. 102 Cost., dell'attribuzione della funzione giurisdizionale alla magistratura ordinaria e del divieto di istituzione di giudici speciali. Secondo le norme impugnate - se rettamente interpretate - infatti, il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che ammette e definisce la conciliazione, ha carattere amministrativo e non si conclude con una pronuncia giurisdizionale, anche quando accerta ed attesta, quale che sia la formula usata, l'avvenuta definizione della procedura. A seguito della quale, anche se il procedimento penale non puo' aver corso, l'autorita' giudiziaria, non vincolata alle valutazioni amministrative, puo' sempre giudicare se la conciliazione amministrativa era ammissibile, rientrando nei casi previsti dalla legge, e la relativa procedura sia stata correttamente conclusa, e non e' dunque privata ne' del potere di accertare l'estinzione del reato ne' di quello di emanare, conseguentemente, il decreto di archiviazione. Quanto poi alla confisca - che l'autorita' amministrativa puo' disporre a seguito della conciliazione - anch'essa muove su un piano diverso da quello giudiziario e si atteggia ad istituto di carattere amministrativo, che non invade le competenze giurisdizionali per l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 102, primo e secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375). - Sulla legittimita', in se', dell'istituto della conciliazione amministrativa, in un sistema che non esclude l'esistenza di condizioni per il promovimento e la prosecuzione dell'azione penale, v. S. n. 104/1974. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte