Sentenza 80/1995 (ECLI:IT:COST:1995:80)
Massima numero 21936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  23/02/1995;  Decisione del  23/02/1995
Deposito del 06/03/1995; Pubblicazione in G. U. 15/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21935


Titolo
SENT. 80/95 B. LEGGI PENALI - LEGGI PENALI TRIBUTARIE - DISPOSIZIONI ABROGATE O MODIFICATE - PRINCIPIO DELLA ULTRATTIVITA' - ASSERITA INCOSTITUZIONALITA', IN RIFERIMENTO ALL'ART. 25, COMMA SECONDO, COST. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 20 della legge n. 4 del 1929 sancisce, riguardo alle leggi penali tributarie il principio della c.d. ultrattivita', ai sensi del quale si applica sempre la legge in vigore al momento del fatto, anche se sia stata successivamente abrogata o modificata. Tale principio, pur rappresentando una deroga a quello della retroattivita' della legge piu' favorevole al reo stabilito per le leggi penali comuni dall'art. 2, terzo comma, del codice penale, non si pone tuttavia in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, in tema di successione nel tempo delle leggi penali, il legislatore ordinario e' vincolato dal precetto costituzionale solo al principio della irretroattivita' della legge incriminatrice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost., dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4). - V. massima A. Per la non fondatezza di analoghe questioni gia' proposte nei confronti dell'art. 20, legge n. 4 del 1929, in riferimento, oltre che all'art. 25, secondo comma, all'art. 3 Cost., 'ex plurimis', S. nn. 6/1978 e 164/1974, nonche' O. nn. 158/1977 e 134/1977. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte

codice penale    n. 0  art. 2    co. 3