Ordinanza 81/1995 (ECLI:IT:COST:1995:81)
Massima numero 21939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  23/02/1995;  Decisione del  23/02/1995
Deposito del 06/03/1995; Pubblicazione in G. U. 15/03/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 81/95. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDICI TRIBUTARI - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE, SPECIE NEI CASI DI RAPPORTI DI CREDITO O CAUSA PENDENTE CON L'UFFICIO TRIBUTARIO PARTE IN CAUSA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 97, PRIMO COMMA, 100, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, COST. - INDETERMINABILITA' DEL 'THEMA DECIDENDUM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, non risultando sufficientemente determinato, nell'ordinanza di rinvio, il 'thema decidendum', in quanto, a parte la genericita' dell'impugnativa (che investe un intero testo di legge) e la perplessita' della motivazione sulla legislazione applicabile al caso, non e' dato sapere per quali particolari e specifiche ragioni gli indicati parametri costituzionali siano stati ritenuti violati. - Sulla inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale per incertezza, nell'atto di promovimento, del 'thema decidendum', v. S. nn. 191/1992, 483/1991 e 137/1985. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 100  co. 2

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte