Ordinanza 83/1995 (ECLI:IT:COST:1995:83)
Massima numero 21941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/02/1995; Decisione del
23/02/1995
Deposito del 06/03/1995; Pubblicazione in G. U. 15/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 83/95. MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE - SOGGIORNO OBBLIGATO - IMPOSSIBILITA' DI DISPORLO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA O DIMORA ABITUALE, NE' DI MODIFICARE IN TAL SENSO, IN SEGUITO, L'ADOTTATO PROVVEDIMENTO, ANCHE QUANDO SOLO ALTROVE IL PREVENUTO SIA IN GRADO DI SVOLGERE UNA ATTIVITA' LAVORATIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GARANZIA E PROMOZIONE DEI DIRITTI AL LAVORO E ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - CONTESTATA SOGGEZIONE AD UNA SANZIONE, QUALE LA NEGAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI LAVORARE, NON IN BASE AD UNA CONDANNA MA PER UNA RITENUTA PERICOLOSITA' SOCIALE - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE PRIVO, NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE ' A QUO', DI POTERE DECISORIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 83/95. MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE - SOGGIORNO OBBLIGATO - IMPOSSIBILITA' DI DISPORLO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA O DIMORA ABITUALE, NE' DI MODIFICARE IN TAL SENSO, IN SEGUITO, L'ADOTTATO PROVVEDIMENTO, ANCHE QUANDO SOLO ALTROVE IL PREVENUTO SIA IN GRADO DI SVOLGERE UNA ATTIVITA' LAVORATIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GARANZIA E PROMOZIONE DEI DIRITTI AL LAVORO E ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - CONTESTATA SOGGEZIONE AD UNA SANZIONE, QUALE LA NEGAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI LAVORARE, NON IN BASE AD UNA CONDANNA MA PER UNA RITENUTA PERICOLOSITA' SOCIALE - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE PRIVO, NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE ' A QUO', DI POTERE DECISORIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il procedimento di modifica - o revoca - della misura di prevenzione gia' disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, e', secondo costante giurisprudenza, di natura esecutiva e presuppone necessariamente la definitivita' del provvedimento che ne e' oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione. Pertanto, dato che nel caso di specie il provvedimento applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno - come risulta dall'ordinanza di rinvio - e' stato appellato dalla persona ad essa sottoposta, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nel suddetto procedimento, riguardo alla impossibilita' di rideterminarne il luogo di applicazione in comune diverso da quello di residenza o dimora abituale deve dichiararsi inammissibile, in conformita' al consolidato orientamento della Corte, in quanto il tribunale rimettente risulta essere organo evidentemente privo di poteri decisori. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1, legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423). - V. O. nn. 120/1993, 59/1990, 157/1989, 234/1987 e 242/1994. red.: S.P.
Il procedimento di modifica - o revoca - della misura di prevenzione gia' disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, e', secondo costante giurisprudenza, di natura esecutiva e presuppone necessariamente la definitivita' del provvedimento che ne e' oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione. Pertanto, dato che nel caso di specie il provvedimento applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno - come risulta dall'ordinanza di rinvio - e' stato appellato dalla persona ad essa sottoposta, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nel suddetto procedimento, riguardo alla impossibilita' di rideterminarne il luogo di applicazione in comune diverso da quello di residenza o dimora abituale deve dichiararsi inammissibile, in conformita' al consolidato orientamento della Corte, in quanto il tribunale rimettente risulta essere organo evidentemente privo di poteri decisori. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1, legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423). - V. O. nn. 120/1993, 59/1990, 157/1989, 234/1987 e 242/1994. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 1
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte