Sentenza 86/1995 (ECLI:IT:COST:1995:86)
Massima numero 21942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
08/03/1995; Decisione del
08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
21943
Titolo
SENT. 86/95 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PROPORZIONE NUMERICA TRA LAVORATORI ASSUNTI CON PROCEDIMENTO ORDINARIO E RISERVATARI STABILITA DALLA LEGGE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - NECESSITA' DI RISPETTARLA NELL'AMBITO DEI LICENZIANDI ANCHE QUANDO, ALL'ESITO DEL LICENZIAMENTO, NON RISULTI MANTENUTA NELL'AMBITO DEL PERSONALE RESIDUO - DENUNCIATO PREGIUDIZIO DELLA TUTELA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA AGLI INVALIDI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 86/95 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PROPORZIONE NUMERICA TRA LAVORATORI ASSUNTI CON PROCEDIMENTO ORDINARIO E RISERVATARI STABILITA DALLA LEGGE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - NECESSITA' DI RISPETTARLA NELL'AMBITO DEI LICENZIANDI ANCHE QUANDO, ALL'ESITO DEL LICENZIAMENTO, NON RISULTI MANTENUTA NELL'AMBITO DEL PERSONALE RESIDUO - DENUNCIATO PREGIUDIZIO DELLA TUTELA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA AGLI INVALIDI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79) e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in virtu' delle quali, in caso di licenziamento collettivo, secondo la giurisprudenza della Cassazione - dal giudice 'a quo' considerata diritto vivente - la proporzione numerica tra lavoratori ordinari e riservatari, stabilita dalla legge sul collocamento obbligatorio n. 482 del 1968, va rispettata, nell'ambito dei licenziandi, anche quando, all'esito del licenziamento, non risulti mantenuta nell'ambito del personale residuo, non pregiudicano la tutela costituzionalmente prevista degli invalidi ne' sono in contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza. L'eventuale squilibrio riscontrabile, rispetto alle percentuali stabilite, tra le categorie dei lavoratori ordinari e dei lavoratori invalidi rimasti in servizio, non deriva infatti dalle norme relative al licenziamento collettivo, e nemmeno dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie, ma da situazioni contingenti, oppure da precedenti inadempienze a tale disciplina. Ne' appare irrazionale che per risanare tale squilibrio - al quale e' certo possibile ovviare applicando lo specifico procedimento proprio delle assunzioni - non sia stato utilizzato in funzione compensativa lo strumento legislativo previsto per i licenziamenti, tanto piu' se si consideri che il datore di lavoro, in applicazione delle disposizioni impugnate, ha il dovere di rispettare le percentuali dei licenziandi anche nell'opposta ipotesi in cui, per vari motivi, si fosse determinata una situazione occupazionale di esubero di personale invalido. (Non fondatezza, in riferimento agli 38 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S.P.
Le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79) e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in virtu' delle quali, in caso di licenziamento collettivo, secondo la giurisprudenza della Cassazione - dal giudice 'a quo' considerata diritto vivente - la proporzione numerica tra lavoratori ordinari e riservatari, stabilita dalla legge sul collocamento obbligatorio n. 482 del 1968, va rispettata, nell'ambito dei licenziandi, anche quando, all'esito del licenziamento, non risulti mantenuta nell'ambito del personale residuo, non pregiudicano la tutela costituzionalmente prevista degli invalidi ne' sono in contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza. L'eventuale squilibrio riscontrabile, rispetto alle percentuali stabilite, tra le categorie dei lavoratori ordinari e dei lavoratori invalidi rimasti in servizio, non deriva infatti dalle norme relative al licenziamento collettivo, e nemmeno dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie, ma da situazioni contingenti, oppure da precedenti inadempienze a tale disciplina. Ne' appare irrazionale che per risanare tale squilibrio - al quale e' certo possibile ovviare applicando lo specifico procedimento proprio delle assunzioni - non sia stato utilizzato in funzione compensativa lo strumento legislativo previsto per i licenziamenti, tanto piu' se si consideri che il datore di lavoro, in applicazione delle disposizioni impugnate, ha il dovere di rispettare le percentuali dei licenziandi anche nell'opposta ipotesi in cui, per vari motivi, si fosse determinata una situazione occupazionale di esubero di personale invalido. (Non fondatezza, in riferimento agli 38 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte