Sentenza 86/1995 (ECLI:IT:COST:1995:86)
Massima numero 21943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  08/03/1995;  Decisione del  08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21942


Titolo
SENT. 86/95 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PROPORZIONE NUMERICA TRA LAVORATORI ASSUNTI CON PROCEDIMENTO ORDINARIO E RISERVATARI STABILITA DALLA LEGGE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - NECESSITA' DI RISPETTARLA NELL'AMBITO DEI LICENZIANDI ANCHE QUANDO, ALL'ESITO DEL LICENZIAMENTO, NON RISULTI MANTENUTA NELL'AMBITO DEL PERSONALE RESIDUO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - ESCLUSIONE - PARITA' TRA LAVORATORI ORDINARI E LAVORATORI INVALIDI, IN CASO DI LICENZIAMENTO, ANCHE IN ORDINE ALLA PRECEDENZA NELLA RIASSUNZIONE PRESSO LA MEDESIMA AZIENDA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le disposizioni dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79) e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in virtu' delle quali, in caso di licenziamento collettivo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la proporzione numerica tra lavoratori ordinari e riservatari stabilita dalla legge sul collocamento obbligatorio n. 482 del 1968, va rispettata, nell'ambito dei licenziandi, anche quando, all'esito del licenziamento, non risulti mantenuta nell'ambito del personale residuo, non danno luogo a violazione della garanzia costituzionale del diritto al lavoro. Il diritto al lavoro sancito dall'art. 4 Cost. risulta infatti assicurato, in relazione ai licenziamenti, dalle norme limitative del potere di recesso del datore di lavoro, disciplina che garantisce uguaglianza di trattamento per tutti i lavoratori. Ne' puo' sostenersi - come nel caso dal giudice 'a quo' - che in seguito a licenziamento per riduzione di personale la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, entro un anno, prevista dall'art. 15, sesto comma, della legge n. 264 del 1949, sia possibile solo per i lavoratori ordinari e non anche per i lavoratori assunti con avviamento obbligatorio, giacche', ai sensi dell'art. 10 della legge n. 482 del 1968, anche a questo riguardo, "a coloro che sono assunti in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 4 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223). - Sulla tutela del diritto al lavoro in relazione ai licenziamenti, V. S. n. 130/1984. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte