Sentenza 87/1995 (ECLI:IT:COST:1995:87)
Massima numero 21951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/03/1995;  Decisione del  08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 87/95. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO SUPERSTITE - CONDIZIONE - TITOLARITA' DI ASSEGNO DI DIVORZIO - POSSIBILITA' DI RITENERLA ASSOLTA SOLO SE L'ASSEGNO SIA STATO ATTRIBUITO GIUDIZIALMENTE E NON INVECE SE SIA STATO ATTRIBUITO CONVENZIONALMENTE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' irragionevole che, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, e successive modifiche, la condizione della titolarita' dell'assegno di divorzio, agli effetti del diritto del coniuge divorziato superstite alla pensione di riversibilita', possa ritenersi assolta solo se l'assegno sia stato attribuito giudizialmente, ai sensi dell'art. 5, e non, invece, se sia stato attribuito convenzionalmente. L'elemento della titolarita' dell'assegno giudizialmente riconosciuta non e' infatti surrogabile da una convenzione privata, perche' solo il giudice, e non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano (nella specie nei rapporti con l'INPS, terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi) la prosecuzione, nella forma della pensione di riversibilita', della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno. Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai rapporti tra le parti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74). - Sulla legittimita' della condizione, agli effetti del riconoscimento del diritto del coniuge divorziato superstite, della titolarita' dell'assegno, v. S. n. 777/1988. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte