Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 21996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  08/03/1995;  Decisione del  08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21997  21998  21999  22000  22001  22002  22003  22004  22005  22006  22007  22008  22009


Titolo
SENT. 88/95 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - RILEVANZA DELLE RELATIVE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' - 'IUS SUPERVENIENS' NON MODIFICATIVO DELLA PREVISIONE INDUBBIATA - NECESSITA' DI RESTITUIRE GLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS' - ESCLUSIONE.

Testo
Lo 'ius superveniens' - costituito dall'art. 20 del d.l. 26 febbraio 1995 (il quale proroga i termini per il pagamento dei contributi arretrati dovuti all'ENPAV) e dal d. lgs. n. 509 del 1994 (che dispone la trasformazione di detto ente a partire dal 1995) - non incide sul retroattivo obbligo di iscrizione e contribuzione all'ENPAV, previsto dall'art. 11, comma 26, della l. n. 537 del 1993, onde non vanno restituiti gli atti ai giudici 'a quibus' per il riesame della rilevanza della questione di costituzionalita' concernente tale disposizione. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte