Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 21997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/03/1995; Decisione del
08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Titolo
SENT. 88/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - RILEVANZA DELLE RELATIVE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' - SUSSISTENZA - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO.
SENT. 88/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - RILEVANZA DELLE RELATIVE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' - SUSSISTENZA - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO.
Testo
Nei giudizi proposti da veterinari svolgenti esclusivamente lavoro dipendente, per l'accertamento della non debenza di contributi previdenziali all'ENPAV, e' rilevante il dubbio di incostituzionalita' della disposizione che ripristina, con effetto retroattivo, l'obbligo di iscrizione e di contribuzione al detto Ente per i medesimi veterinari: tale disposizione risulta, infatti, applicabile per la decisione di merito, avendo i giudici rimettenti, con motivazione non implausibile, ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. n. 537 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.
Nei giudizi proposti da veterinari svolgenti esclusivamente lavoro dipendente, per l'accertamento della non debenza di contributi previdenziali all'ENPAV, e' rilevante il dubbio di incostituzionalita' della disposizione che ripristina, con effetto retroattivo, l'obbligo di iscrizione e di contribuzione al detto Ente per i medesimi veterinari: tale disposizione risulta, infatti, applicabile per la decisione di merito, avendo i giudici rimettenti, con motivazione non implausibile, ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. n. 537 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte