Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 21997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  08/03/1995;  Decisione del  08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21996  21998  21999  22000  22001  22002  22003  22004  22005  22006  22007  22008  22009


Titolo
SENT. 88/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - RILEVANZA DELLE RELATIVE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' - SUSSISTENZA - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO.

Testo
Nei giudizi proposti da veterinari svolgenti esclusivamente lavoro dipendente, per l'accertamento della non debenza di contributi previdenziali all'ENPAV, e' rilevante il dubbio di incostituzionalita' della disposizione che ripristina, con effetto retroattivo, l'obbligo di iscrizione e di contribuzione al detto Ente per i medesimi veterinari: tale disposizione risulta, infatti, applicabile per la decisione di merito, avendo i giudici rimettenti, con motivazione non implausibile, ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. n. 537 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte