Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 22000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/03/1995; Decisione del
08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Titolo
SENT. 88/95 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - PREVISIONE AUTOQUALIFICANTESI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - DENUNCIATO CARATTERE SOSTANZIALMENTE "INNOVATIVO" DI ESSA, E CONSEGUENTE ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA (PER CONTRASTO CON LA FINALITA' DICHIARATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 88/95 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - PREVISIONE AUTOQUALIFICANTESI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - DENUNCIATO CARATTERE SOSTANZIALMENTE "INNOVATIVO" DI ESSA, E CONSEGUENTE ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA (PER CONTRASTO CON LA FINALITA' DICHIARATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 11, comma 26, della l. n. 537 del 1993, in quanto prevede che l'iscrizione all'ENPAV non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari dipendenti (e assimilati) che si iscrivano per la prima volta agli albi professionali dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del 1991, riveste effettivamente il dichiarato carattere di norma di interpretazione autentica dell'art. 32, comma primo, l. n. 136 del 1991, giacche' reca un'interpretazione pienamente plausibile di esso, implicitamente gia' desumibile dalla lettura congiunta degli artt. 24 e 32 della legge del 1991. Va, percio', respinta la censura di irragionevolezza basata sull'asserita (ma insussistente) contraddittorieta' tra la dichiarata finalita' interpretativa e la natura sostanzialmente "innovativa" della norma indubbiata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537, sollevata - sotto il detto profilo - in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.). - v. la precedente massima D. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 11, comma 26, della l. n. 537 del 1993, in quanto prevede che l'iscrizione all'ENPAV non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari dipendenti (e assimilati) che si iscrivano per la prima volta agli albi professionali dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del 1991, riveste effettivamente il dichiarato carattere di norma di interpretazione autentica dell'art. 32, comma primo, l. n. 136 del 1991, giacche' reca un'interpretazione pienamente plausibile di esso, implicitamente gia' desumibile dalla lettura congiunta degli artt. 24 e 32 della legge del 1991. Va, percio', respinta la censura di irragionevolezza basata sull'asserita (ma insussistente) contraddittorieta' tra la dichiarata finalita' interpretativa e la natura sostanzialmente "innovativa" della norma indubbiata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537, sollevata - sotto il detto profilo - in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.). - v. la precedente massima D. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte