Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 22001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  08/03/1995;  Decisione del  08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21996  21997  21998  21999  22000  22002  22003  22004  22005  22006  22007  22008  22009


Titolo
SENT. 88/95 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - PREVISIONE IN VIA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ASSERITO SVIAMENTO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA CON INDEBITA INTERFERENZA IN QUELLA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'intervento legislativo mediante norme di interpretazione autentica si svolge su un piano diverso e non comparabile rispetto a quello della giurisdizione, onde una norma che effettivamente rivesta - come l'art. 11, comma 26, l. n. 537 del 1993 - il carattere di interpretazione autentica non e' censurabile per sviamento della funzione legislativa con interferenza in quella giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993, n. 537). - v. S. n. 402/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte