Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 22002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/03/1995; Decisione del
08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Titolo
SENT. 88/95 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - CONSEGUENTE NULLITA' DI DIRITTO DEI PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE GIA' ADOTTATI A SEGUITO DI PRECEDENTE RINUNCIA ED OBBLIGO DI VERSARE I CONTRIBUTI PER IL PERIODO PREGRESSO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE (PER L'IMPOSSIBILITA' DI FRUIRE PIENAMENTE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI 'MEDIO TEMPORE' DELL'E.N.P.A.V.) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 88/95 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - CONSEGUENTE NULLITA' DI DIRITTO DEI PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE GIA' ADOTTATI A SEGUITO DI PRECEDENTE RINUNCIA ED OBBLIGO DI VERSARE I CONTRIBUTI PER IL PERIODO PREGRESSO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE (PER L'IMPOSSIBILITA' DI FRUIRE PIENAMENTE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI 'MEDIO TEMPORE' DELL'E.N.P.A.V.) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' irragionevole che il legislatore - avendo affermato, in via di interpretazione autentica, l'obbligatorieta' dell'iscrizione all'ENPAV dei veterinari dipendenti gia' iscritti agli albi professionali anteriormente alla riforma del 1991 - abbia sancito la nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ENPAV in base ad interpretazione opposta a quella adottata dalla norma di interpretazione autentica, ed abbia previsto il conseguente obbligo di corrispondere i contributi nel frattempo maturati. Ne' cio' comporta lesione di diritti quesiti o della tutela previdenziale, atteso che la prevista nullita' accede a norma di interpretazione autentica, e che l'eventuale perdita di alcune prestazioni previdenziali, erogabili nel periodo tra la cancellazione e la revoca di essa, costituisce inconveniente di fatto conseguente all'affidamento nell'interpretazione esclusa dalla norma di interpretazione autentica.(Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 38 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537). red.: L.I.
Non e' irragionevole che il legislatore - avendo affermato, in via di interpretazione autentica, l'obbligatorieta' dell'iscrizione all'ENPAV dei veterinari dipendenti gia' iscritti agli albi professionali anteriormente alla riforma del 1991 - abbia sancito la nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ENPAV in base ad interpretazione opposta a quella adottata dalla norma di interpretazione autentica, ed abbia previsto il conseguente obbligo di corrispondere i contributi nel frattempo maturati. Ne' cio' comporta lesione di diritti quesiti o della tutela previdenziale, atteso che la prevista nullita' accede a norma di interpretazione autentica, e che l'eventuale perdita di alcune prestazioni previdenziali, erogabili nel periodo tra la cancellazione e la revoca di essa, costituisce inconveniente di fatto conseguente all'affidamento nell'interpretazione esclusa dalla norma di interpretazione autentica.(Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 38 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537). red.: L.I.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte