Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 22004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/03/1995; Decisione del
08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Titolo
SENT. 88/95 I. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI VETERINARI (LIBERI PROFESSIONISTI O LAVORATORI AUTONOMI CONVENZIONATI, OVVERO "NUOVI" ISCRITTI ALL'ALBO) NON OBBLIGATI A UNA DOPPIA CONTRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 88/95 I. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI VETERINARI (LIBERI PROFESSIONISTI O LAVORATORI AUTONOMI CONVENZIONATI, OVVERO "NUOVI" ISCRITTI ALL'ALBO) NON OBBLIGATI A UNA DOPPIA CONTRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L' obbligo di iscrizione all' ENPAV per i veterinari (dipendenti o autonomi) che gia' beneficiano di altra assicurazione obbligatoria, e' giustificato dalla struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali (in particolare) professionali, e non e' censurabile per disparita' di trattamento rispetto ai veterinari liberi professionisti o lavoratori autonomi convenzionati (tenuti a pagare i contributi solo all'ENPAV), ne' rispetto ai veterinari non iscritti all'ente previdenziale di categoria, i quali - per il solo fatto di essere iscritti all'albo - sono anch'essi tenuti ad un contributo di solidarieta', ma di minore entita', poiche' non fruiscono delle prestazioni previdenziali dell'ENPAV. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell' art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - v. anche la precedente massima H. red.: L.I. rev.: S.P.
L' obbligo di iscrizione all' ENPAV per i veterinari (dipendenti o autonomi) che gia' beneficiano di altra assicurazione obbligatoria, e' giustificato dalla struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali (in particolare) professionali, e non e' censurabile per disparita' di trattamento rispetto ai veterinari liberi professionisti o lavoratori autonomi convenzionati (tenuti a pagare i contributi solo all'ENPAV), ne' rispetto ai veterinari non iscritti all'ente previdenziale di categoria, i quali - per il solo fatto di essere iscritti all'albo - sono anch'essi tenuti ad un contributo di solidarieta', ma di minore entita', poiche' non fruiscono delle prestazioni previdenziali dell'ENPAV. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell' art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - v. anche la precedente massima H. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte