Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 22005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/03/1995; Decisione del
08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Titolo
SENT. 88/95 L. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SISTEMI PREVIDENZIALI DI CATEGORIA - PRINCIPIO DI TENDENZIALE AUTOFINANZIAMENTO - ECCEZIONALITA' DELL'INTERVENTO SOLIDARISTICO DELLA COLLETTIVITA' GENERALE - GIUSTIFICAZIONE E LIMITI.
SENT. 88/95 L. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SISTEMI PREVIDENZIALI DI CATEGORIA - PRINCIPIO DI TENDENZIALE AUTOFINANZIAMENTO - ECCEZIONALITA' DELL'INTERVENTO SOLIDARISTICO DELLA COLLETTIVITA' GENERALE - GIUSTIFICAZIONE E LIMITI.
Testo
La solidarieta' esterna della collettivita' solo eccezionalmente e sussidiariamente puo' integrare quella categoriale in ragione del tendenziale autofinanziamento dei sistemi previdenziali settoriali: pertanto all'ente previdenziale di categoria deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare, mentre solo in via eccezionale lo Stato puo' essere chiamato a interventi integrativi. - v. S. n. 78/1995. red.: L.I. rev.: S.P.
La solidarieta' esterna della collettivita' solo eccezionalmente e sussidiariamente puo' integrare quella categoriale in ragione del tendenziale autofinanziamento dei sistemi previdenziali settoriali: pertanto all'ente previdenziale di categoria deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare, mentre solo in via eccezionale lo Stato puo' essere chiamato a interventi integrativi. - v. S. n. 78/1995. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte