Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 22005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  08/03/1995;  Decisione del  08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21996  21997  21998  21999  22000  22001  22002  22003  22004  22006  22007  22008  22009


Titolo
SENT. 88/95 L. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SISTEMI PREVIDENZIALI DI CATEGORIA - PRINCIPIO DI TENDENZIALE AUTOFINANZIAMENTO - ECCEZIONALITA' DELL'INTERVENTO SOLIDARISTICO DELLA COLLETTIVITA' GENERALE - GIUSTIFICAZIONE E LIMITI.

Testo
La solidarieta' esterna della collettivita' solo eccezionalmente e sussidiariamente puo' integrare quella categoriale in ragione del tendenziale autofinanziamento dei sistemi previdenziali settoriali: pertanto all'ente previdenziale di categoria deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare, mentre solo in via eccezionale lo Stato puo' essere chiamato a interventi integrativi. - v. S. n. 78/1995. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte