Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 22006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/03/1995; Decisione del
08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Titolo
SENT. 88/95 M. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI VETERINARI CHE SI ISCRIVONO ALL'ALBO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 88/95 M. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI VETERINARI CHE SI ISCRIVONO ALL'ALBO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Col confermare l'obbligo di contribuzione all' ENPAV per i veterinari gia' obbligatoriamente iscritti prima della riforma del 1991 e col riservare la facoltativita' dell'iscrizione all'ENPAV ai soli veterinari dipendenti che si iscrivono all'albo successivamente alla riforma, il legislatore ha operato una scelta non irragionevole di gradualita' nel passaggio dal vecchio regime di iscrizione obbligatoria generalizzata a quello che vede coesistere iscrizioni obbligatorie e facoltative; detta scelta risponde all'esigenza di approntare una provvista di contribuzione idonea a garantire il tendenziale autofinanziamento del sistema previdenziale di categoria, e non produce una censurabile disparita' di trattamento all'interno della categoria dei veterinari, atteso che al doppio obbligo contributivo di alcuni di essi corrispondono trattamenti pensionistici cumulabili, e non gia' un trattamento unico. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - v. la precedente massima L. red.: L.I. rev.: S.P.
Col confermare l'obbligo di contribuzione all' ENPAV per i veterinari gia' obbligatoriamente iscritti prima della riforma del 1991 e col riservare la facoltativita' dell'iscrizione all'ENPAV ai soli veterinari dipendenti che si iscrivono all'albo successivamente alla riforma, il legislatore ha operato una scelta non irragionevole di gradualita' nel passaggio dal vecchio regime di iscrizione obbligatoria generalizzata a quello che vede coesistere iscrizioni obbligatorie e facoltative; detta scelta risponde all'esigenza di approntare una provvista di contribuzione idonea a garantire il tendenziale autofinanziamento del sistema previdenziale di categoria, e non produce una censurabile disparita' di trattamento all'interno della categoria dei veterinari, atteso che al doppio obbligo contributivo di alcuni di essi corrispondono trattamenti pensionistici cumulabili, e non gia' un trattamento unico. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - v. la precedente massima L. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte