Sentenza 88/1995 (ECLI:IT:COST:1995:88)
Massima numero 22007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  08/03/1995;  Decisione del  08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21996  21997  21998  21999  22000  22001  22002  22003  22004  22005  22006  22008  22009


Titolo
SENT. 88/95 N. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENPAV - RETROATTIVO RIPRISTINO PER COLORO CHE ERANO GIA' ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1991, ANCORCHE' SVOLGANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO PER LE QUALI SIANO ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RAFFRONTO AD ALTRE CATEGORIE PROFESSIONALI (PER LE QUALI NON SUSSISTE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENTE DI CATEGORIA IN PRESENZA DI ISCRIZIONE AD ALTRO ENTE PREVIDENZIALE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione, per i veterinari iscritti all'ENPAV prima della riforma del 1991, dell'obbligo di mantenere l'iscrizione all'ente di categoria pur se iscritti ad altro ente previdenziale, non e' censurabile in raffronto alle differenti discipline proprie di altre categorie professionali, giacche' i diversi sistemi previdenziali di categoria sono autonomi e non utilmente comparabili fra loro. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 26, l. 24 dicembre 1993 n. 537, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sull'autonomia dei sistemi previdenziali di categoria, v. S. nn. 78/1995, 259/1992, 73/1992, 133/1984 e 132/1984. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte