Sentenza 89/1995 (ECLI:IT:COST:1995:89)
Massima numero 21959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  08/03/1995;  Decisione del  08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21960


Titolo
SENT. 89/95 A. REATO IN GENERE - ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO O SVOLGONO ATTIVITA' DIRETTA A DISTRUGGERE O A DEPRIMERE IL SENTIMENTO NAZIONALE - DIVIETO - LAMENTATA LIMITAZIONE, PER EFFETTO DELL'AFFERMATO DISVALORE DELL'ANTINAZIONALITA', DELL'AUTONOMIA ASSOCIATIVA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - AUTONOMIA ASSOCIATIVA - ESTRANEITA' DELLA NORMA CENSURATA ALLA CONTROVERSIA OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - CARENZA DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata riguardo al divieto, sancito dall'art. 271 cod. pen., delle associazioni che si propongano o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale, difetta di rilevanza. La evidente estraneita' alla controversia - sull'appello contro una sentenza pretorile in tema di comportamento antisindacale - oggetto del giudizio di provenienza, della norma incriminatrice censurata, non consente infatti di estrapolare dalla stessa criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali. E d'altra parte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione appare, non a caso, anche in punto di non manifesta infondatezza, del tutto carente (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 271 cod. pen.). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 39  co. 1

Altri parametri e norme interposte