Sentenza 89/1995 (ECLI:IT:COST:1995:89)
Massima numero 21959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
08/03/1995; Decisione del
08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
21960
Titolo
SENT. 89/95 A. REATO IN GENERE - ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO O SVOLGONO ATTIVITA' DIRETTA A DISTRUGGERE O A DEPRIMERE IL SENTIMENTO NAZIONALE - DIVIETO - LAMENTATA LIMITAZIONE, PER EFFETTO DELL'AFFERMATO DISVALORE DELL'ANTINAZIONALITA', DELL'AUTONOMIA ASSOCIATIVA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - AUTONOMIA ASSOCIATIVA - ESTRANEITA' DELLA NORMA CENSURATA ALLA CONTROVERSIA OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - CARENZA DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 89/95 A. REATO IN GENERE - ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO O SVOLGONO ATTIVITA' DIRETTA A DISTRUGGERE O A DEPRIMERE IL SENTIMENTO NAZIONALE - DIVIETO - LAMENTATA LIMITAZIONE, PER EFFETTO DELL'AFFERMATO DISVALORE DELL'ANTINAZIONALITA', DELL'AUTONOMIA ASSOCIATIVA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA - AUTONOMIA ASSOCIATIVA - ESTRANEITA' DELLA NORMA CENSURATA ALLA CONTROVERSIA OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - CARENZA DI MOTIVAZIONE SU RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata riguardo al divieto, sancito dall'art. 271 cod. pen., delle associazioni che si propongano o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale, difetta di rilevanza. La evidente estraneita' alla controversia - sull'appello contro una sentenza pretorile in tema di comportamento antisindacale - oggetto del giudizio di provenienza, della norma incriminatrice censurata, non consente infatti di estrapolare dalla stessa criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali. E d'altra parte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione appare, non a caso, anche in punto di non manifesta infondatezza, del tutto carente (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 271 cod. pen.). red.: S.P.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata riguardo al divieto, sancito dall'art. 271 cod. pen., delle associazioni che si propongano o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale, difetta di rilevanza. La evidente estraneita' alla controversia - sull'appello contro una sentenza pretorile in tema di comportamento antisindacale - oggetto del giudizio di provenienza, della norma incriminatrice censurata, non consente infatti di estrapolare dalla stessa criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali. E d'altra parte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione appare, non a caso, anche in punto di non manifesta infondatezza, del tutto carente (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 271 cod. pen.). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 39
co. 1
Altri parametri e norme interposte