Sentenza 89/1995 (ECLI:IT:COST:1995:89)
Massima numero 21960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  08/03/1995;  Decisione del  08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21959


Titolo
SENT. 89/95 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE SUI LUOGHI DI LAVORO - SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NON "NAZIONALI" - ESCLUSIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI INERENTI ALLA LIBERTA' DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA', PER IL LEGISLATORE ORDINARIO, DI PREVEDERE NUOVE REGOLE IN BASE A VERIFICA DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI.

Testo
I principi inerenti alla liberta' di organizzazione sindacale, invocati dal giudice 'a quo' con richiamo, oltre che all'art. 39, agli artt. 2, 3, 18, 21, 24 e 35 Cost., non risultano violati dalla disposizione dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori che, riguardo al ricorso al pretore, ivi previsto, contro i comportamenti antisindacali del datore di lavoro, riserva la legittimazione a proporlo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali. Come la Corte ha gia' rilevato, la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentativita' e' infatti apparsa idonea a "consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale". E d'altra parte la opzione, adottata dalla norma 'de qua', nel senso di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l'art. 39 Cost.. La non contrarieta', sul punto contestato, del modello statutario al disegno costituzionale, non esclude pero' che lo stesso legislatore - come la Corte ha anche gia' avuto modo di osservare - possa in futuro dettare nuove regole idonee a realizzare diversamente i "principi di liberta' e pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 della Costituzione" anche prevedendo strumenti di verifica dell'effettiva rappresentativita' delle associazioni (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300). - Cfr. S. nn. 54/1974 e 334/1988. Sulla possibilita' della adozione di nuove regole circa l'attuazione della effettiva rappresentativita' delle associazioni sindacali, v. S. n. 30/1990. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 39  co. 1

Altri parametri e norme interposte