Ordinanza 91/1995 (ECLI:IT:COST:1995:91)
Massima numero 21967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
08/03/1995; Decisione del
08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 91/95. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - REVISIONE E ORGANIZZAZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - PREVISIONE DI INAPPLICABILITA', IN DECRETO LEGISLATIVO, MEDIANTE NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN CONTRASTO CON CONSOLIDATO INDIRIZZO DELLA CASSAZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA CHE NON CONSENTIVA AL GOVERNO DI EMANARE DISPOSIZIONI RETROATTIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 91/95. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - REVISIONE E ORGANIZZAZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - PREVISIONE DI INAPPLICABILITA', IN DECRETO LEGISLATIVO, MEDIANTE NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN CONTRASTO CON CONSOLIDATO INDIRIZZO DELLA CASSAZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA CHE NON CONSENTIVA AL GOVERNO DI EMANARE DISPOSIZIONI RETROATTIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Il differimento, ex art. 15, 1 bis, d.l. n. 260 del 1994 (conv. in l. n. 413 del 1994), al primo ottobre 1995 della data unica stabilita dall'art. 42, primo comma, d.lgs. n. 545 del 1992, per l'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali - data, peraltro gia' precedentemente differita al primo ottobre 1994 dall'art. 6, primo comma, d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993 - comporta che tutte le disposizioni sul nuovo processo tributario, di cui al d. lgs. n. 546 del 1992, abbiano efficacia solo dalla predetta data. Pertanto, non dovendo il giudice 'a quo' farne al momento applicazione, la questione di costituzionalita' sollevata - come nel caso - nei confronti di norme di quest'ultimo decreto, difetta di rilevanza (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 76, Cost. in relazione all'art. 30, legge 30 dicembre 1991, n. 413). - O. nn. 230/1994 e 501/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Il differimento, ex art. 15, 1 bis, d.l. n. 260 del 1994 (conv. in l. n. 413 del 1994), al primo ottobre 1995 della data unica stabilita dall'art. 42, primo comma, d.lgs. n. 545 del 1992, per l'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali - data, peraltro gia' precedentemente differita al primo ottobre 1994 dall'art. 6, primo comma, d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993 - comporta che tutte le disposizioni sul nuovo processo tributario, di cui al d. lgs. n. 546 del 1992, abbiano efficacia solo dalla predetta data. Pertanto, non dovendo il giudice 'a quo' farne al momento applicazione, la questione di costituzionalita' sollevata - come nel caso - nei confronti di norme di quest'ultimo decreto, difetta di rilevanza (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 76, Cost. in relazione all'art. 30, legge 30 dicembre 1991, n. 413). - O. nn. 230/1994 e 501/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 30/12/1992
n. 413
art. 30