Ordinanza 92/1995 (ECLI:IT:COST:1995:92)
Massima numero 21968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
08/03/1995; Decisione del
08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 92/95. TRIBUTI IN GENERE - I.LO.R. E I.R.PE.G. - REDDITI D'IMPRESA - DEDUZIONE DI PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELLA ORDINANZA DI RINVIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 92/95. TRIBUTI IN GENERE - I.LO.R. E I.R.PE.G. - REDDITI D'IMPRESA - DEDUZIONE DI PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELLA ORDINANZA DI RINVIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice 'a quo' si e' limitato a riportare le norme costituzionali e a citare la norma impugnata, senza addurre alcuna motivazione, ne' in punto di rilevanza ne' in punto di non manifesta infondatezza, circa il dedotto profilo di illegittimita' costituzionale (del resto gia' escluso in precedente decisione della Corte). - O. n. 54/1988. red.: G.L. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice 'a quo' si e' limitato a riportare le norme costituzionali e a citare la norma impugnata, senza addurre alcuna motivazione, ne' in punto di rilevanza ne' in punto di non manifesta infondatezza, circa il dedotto profilo di illegittimita' costituzionale (del resto gia' escluso in precedente decisione della Corte). - O. n. 54/1988. red.: G.L. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte