Ordinanza 93/1995 (ECLI:IT:COST:1995:93)
Massima numero 21969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  08/03/1995;  Decisione del  08/03/1995
Deposito del 17/03/1995; Pubblicazione in G. U. 22/03/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 93/95. EDILIZIA E URBANISTICA - ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO - OBBLIGO PER IL GIUDICE, ANCHE NEI CASI DI INTERVENUTA AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA, DI ORDINARE LA RIMESSIONE IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A SPESE DEL CONDANNATO - LAMENTATA PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE, DI VALUTARE LE DETERMINAZIONI ADOTTATE DALLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALMENTE COMPETENTI, NONCHE' INGIUSTIFICATO ASSOGGETTAMENTO ALLO STESSO REGIME PUNITIVO DI SITUAZIONI GIURIDICHE DIFFERENTI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' verifichi la rilevanza della sollevata questione alla luce delle sopravvenute norme innovative sugli effetti delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria e, in particolare, dell'art. 39, ottavo comma, l. 23 dicembre 1994, n. 724, il quale statuisce che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico (legge n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del 1939), o ambientale (legge n. 431 del 1985) "il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria - subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - estingue il reato per la violazione del vincolo stesso", ed inoltre dell'art. 7, sedicesimo comma, del d.l. 26 gennaio 1995, n. 24 che ha disposto la non applicabilita' della norma denunziata nei casi di sanatoria previsti dal decreto stesso. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte