Sentenza 94/1995 (ECLI:IT:COST:1995:94)
Massima numero 22028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  20/03/1995;  Decisione del  20/03/1995
Deposito del 30/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22030  22031  22032  22033  22034  22035  22036  22037  22038  22039  22040


Titolo
SENT. 94/95 A. COMUNITA' EUROPEE - NORME COMUNITARIE DIRETTAMENTE APPLICABILI - EFFETTI SULLE NORME DELL'ORDINAMENTO INTERNO - "NON APPLICABILITA'" DELLE NORME INTERNE CONFLIGGENTI CON QUELLE COMUNITARIE - SIGNIFICATO - CONSEGUENZE - IMPOSSIBILITA' CHE DETTE NORME INTERNE VENGANO IN RILIEVO PER LA DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA DI QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' IN VIA INCIDENTALE VOLTE A DENUNCIARE IL CONTRASTO FRA LE MEDESIME NORME INTERNE E QUELLE COMUNITARIE.

Testo
Le norme comunitarie direttamente applicabili, permangono in vigore nell'ordinamento italiano, con l'effetto non gia' di caducare, abrogare, modificare o invalidare le disposizioni legislative interne con esse incompatibili, bensi' di impedire che tali disposizioni vengano in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale: cio' comporta che l'eventuale contrasto della disposizione interna rispetto a un precetto comunitario non puo' autorizzare, nell'ambito di una controversia di fronte al giudice nazionale, a validamente sollevare una questione di costituzionalita' in via incidentale per ritenuta violazione dell'art. 11 Cost. da parte della norma interna, poiche' - stante la "non applicabilita'" della norma interna confliggente in ipotesi con quella comunitaria - si tratterebbe di una questione priva del dovuto requisito della rilevanza e, come tale, inammissibile. - V. S. nn. 170/1984 e 384/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23