Sentenza 94/1995 (ECLI:IT:COST:1995:94)
Massima numero 22031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  20/03/1995;  Decisione del  20/03/1995
Deposito del 30/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  22028  22030  22032  22033  22034  22035  22036  22037  22038  22039  22040


Titolo
SENT. 94/95 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - NORMA INTERNA CONFLIGGENTE CON NORMA COMUNITARIA DIRETTAMENTE APPLICABILE - OSTACOLI PROCESSUALI AL SINDACATO DELLA CORTE - INSUSSISTENZA NEL CASO DEL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE (DATI I CARATTERI CHE DIFFERENZIANO TALE GIUDIZIO DA QUELLO IN VIA INCIDENTALE) - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA IN VIA PRINCIPALE (NELLA SPECIE, AVVERSO LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA) - REIEZIONE DI ECCEZIONE PROPOSTA IN BASE AD ASSUNTO CONTRARIO.

Testo
Nei giudizi di costituzionalita' in via principale, l'oggetto del giudizio non e' una norma in quanto applicabile, ma una norma di per se' lesiva delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni (nel caso di impugnazione di leggi statale), o 'ex se' violatrici di norme costituzionali (nel caso di impugnazione di leggi regionali), onde non sussiste - come invece nei giudizi in via incidentale - alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una comunitaria; ne' - ove il contrasto si palesi nell'ambito del giudizio principale - la "non applicabilita'" della norma interna costituisce garanzia adeguata al soddisfacimento del dovere ('ex' artt. 5 del Trattato di Roma e 11 Cost.) di dare pieno e corretto adempimento agli obblighi comunitari. (In base a tali criteri, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 10 maggio 1994, impugnato dal Commissario dello Stato in riferimento all'art. 11 Cost., per violazione degli obblighi derivanti dall'art. 93 del Trattato CE). - v. la precedente massima B (e, ivi, richiami); nel senso che nei giudizi in via principale possono essere contestate anche disposizioni di legge non ancora efficaci o ad efficacia differita, v. S. nn. 224/1990, 242/1989, 39/1971, 37/1966, 75/1957. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte

trattato cee    n. 0  art. 5