Sentenza 94/1995 (ECLI:IT:COST:1995:94)
Massima numero 22032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/03/1995; Decisione del
20/03/1995
Deposito del 30/03/1995; Pubblicazione in G. U. 05/04/1995
Titolo
SENT. 94/95 D. REGIONE SICILIANA - PESCA -"FERMO BIOLOGICO" DELLE ATTIVITA' DI PESCA IN ALCUNE ZONE DI MARE - CONCESSIONE DI "AIUTI" ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE - ESTENSIONE, CON SUCCESSIVA LEGGE REGIONALE, DELL'ORIGINARIO NOVERO DEI BENEFICIARI - DENUNCIATA INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO, DERIVANTE DAL TRATTATO CEE, DI SOTTOPORRE I NUOVI "AIUTI" AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA - INSUSSISTENZA (ESSENDO SUFFICIENTE LA AVVENUTA COMUNICAZIONE DELL'INTERVENTO IN VIA INFORMALE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 94/95 D. REGIONE SICILIANA - PESCA -"FERMO BIOLOGICO" DELLE ATTIVITA' DI PESCA IN ALCUNE ZONE DI MARE - CONCESSIONE DI "AIUTI" ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE - ESTENSIONE, CON SUCCESSIVA LEGGE REGIONALE, DELL'ORIGINARIO NOVERO DEI BENEFICIARI - DENUNCIATA INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO, DERIVANTE DAL TRATTATO CEE, DI SOTTOPORRE I NUOVI "AIUTI" AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA - INSUSSISTENZA (ESSENDO SUFFICIENTE LA AVVENUTA COMUNICAZIONE DELL'INTERVENTO IN VIA INFORMALE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, una volta che la Regione abbia comunicato alla Commissione della Comunita' Europea la disciplina da essa stabilita in una certa materia comportante aiuti alle imprese, i successivi interventi legislativi modificativi della predetta disciplina possono essere resi noti alla Commissione stessa anche attraverso procedure informali, e di tale possibilita' risulta essersi avvalsa la Regione siciliana nell'estendere - con l'art. 1 della legge regionale approvata il 10 maggio 1994 - l'originario ambito dei beneficiari delle provvidenze collegate al "fermo biologico" dell'attivita' di pesca; pertanto non sussiste l'ipotizzata violazione degli obblighi derivanti dall'art. 93 del Trattato CE ne' il conseguente contrasto della disposizione regionale con l'art. 11 Cost. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. Regione Sicilia approvata il 10 maggio 1994, sollevata in riferimento all'art. 11 Cost. per violazione dell'art. 93 del Trattato CE).
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, una volta che la Regione abbia comunicato alla Commissione della Comunita' Europea la disciplina da essa stabilita in una certa materia comportante aiuti alle imprese, i successivi interventi legislativi modificativi della predetta disciplina possono essere resi noti alla Commissione stessa anche attraverso procedure informali, e di tale possibilita' risulta essersi avvalsa la Regione siciliana nell'estendere - con l'art. 1 della legge regionale approvata il 10 maggio 1994 - l'originario ambito dei beneficiari delle provvidenze collegate al "fermo biologico" dell'attivita' di pesca; pertanto non sussiste l'ipotizzata violazione degli obblighi derivanti dall'art. 93 del Trattato CE ne' il conseguente contrasto della disposizione regionale con l'art. 11 Cost. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. Regione Sicilia approvata il 10 maggio 1994, sollevata in riferimento all'art. 11 Cost. per violazione dell'art. 93 del Trattato CE).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n. 0
art. 93